Nuova tassazione Irpef la circolare 4/2022
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/02/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/02/2022
Primi chiarimenti sulle novità Irpef e Irap introdotte dalla legge di Bilancio 2022, con gli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge bilancio 2022 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, modifica il sistema di tassazione dell’Irpef, sancisce l’esenzione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni e dispone il differimento dei termini relativi alle addizionali, regionali e comunali, all’Irpef.
Aliquote e scaglioni
La circolare illustra, innanzitutto, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 alle aliquote e agli scaglioni d’imposta ex articolo 11 del Tuir. In particolare, viene sottolineato che rispetto alla previgente disciplina:
- la seconda aliquota, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è ridotta dal 27 al 25 per cento
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e si applica ai redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro
- è soppressa l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro
- i redditi sopra i 50mila euro sono tassati al 43 per cento.
Detrazioni da lavoro dipendente, pensione, autonomo e altri redditi
La circolare prosegue, poi, evidenziando le modifiche apportate alle detrazioni ex articolo 13 Tuir da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi.
Tra tali modifiche, oltre a una rimodulazione delle detrazioni per scaglioni di reddito, vi è la previsione di “correttivi” in aumento nel caso in cui il reddito complessivo rientri in determinate soglie.
Al riguardo le Entrate spiegano che tali correttivi vanno corrisposti per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno e che il sostituto di imposta riconosce gli stessi sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che, alla fine dell’anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.
Inoltre, viene ribadito che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata, cui è riconducibile quella derivante dalla violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19. Le detrazioni per lavoro dipendente vanno, infatti, rapportate al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente con esclusione dei giorni per cui non spetta alcun reddito.
Trattamento integrativo
La legge di bilancio 2022 – oltre ad abrogare l’ulteriore detrazione ex articolo 2 del Dl n. 3/2020 – modifica il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020.
Con la circolare in commento, viene per l’appunto chiarito che – qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni previste per le medesime tipologie reddituali – la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta è stata ridotta da 28mila euro a 15mila euro.
Inoltre, viene precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro – a condizione che vi sia “incapienza”; più precisamente quando la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda, ma comunque mai superiore a 1.200 euro.
A tal riguardo si specifica che per il predetto trattamento integrativo “in deroga” va verificata non solo la condizione della “incapienza” sopra indicata, ma anche quella della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, prevista per il trattamento integrativo ordinario.
In particolare, per quanto riguarda le detrazioni da lavoro dipendente si precisa che, al fine di verificare detta “incapienza”, è necessario fare riferimento anche ai predetti correttivi previsti dalla legge di bilancio 2022; inoltre, per le detrazioni per carichi di famiglia ex articolo 12 Tuir, si chiarisce che occorre tenere conto delle modifiche apportate dal Dlgs n. 230/2021, che, dal prossimo 1° marzo 2022, introduce l’assegno unico universale.
Adempimenti dei sostituti/sostituiti d’imposta e dei contribuenti senza sostituto d’imposta
Anche attraverso il rinvio alla circolare n. 29/2020, si precisano gli adempimenti dei sostituti d’imposta, dei sostituiti, nonché dei contribuenti senza sostituto d’imposta.
In particolare, si puntualizza che il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020 è riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, ossia senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.
I sostituti d’imposta determinano la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo in base ai dati a loro disposizione e a quelli di cui entrano in possesso anche tramite comunicazioni da parte dei sostituiti.
I contribuenti, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta, possono, invece, richiedere il trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.
Assegno unico e universale (Auu)
L’articolo 1 del Dlgs n. 230/2021del 2021 introduce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).Dal 1° marzo 2022, quindi, cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità, nonché la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).
La circolare chiarisce che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso la versione dell’articolo 12 del Tuir vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, quella modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’articolo 10 del Dlgs n. 230/2021. Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.
Inoltre, anche in considerazione dei chiarimenti resi dall’Inps con la circolare n. 23/2022, si precisa che:
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare aziendale
- per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni sono cumulabili con l’assegno unico eventualmente percepito
- al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge se sussistono le condizioni normativamente richieste e se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico
- la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età.
Esclusione dall’Irap
La circolare individua, infine, i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap, vale a dire:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir residenti nel territorio dello Stato; in particolare, sono escluse dall’Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria
- le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir residenti nel territorio dello Stato.
Restano, invece, assoggettati a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.
Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’Irpef
La legge di bilancio 2022, al fine di consentire agli enti territoriali di adeguare la disciplina delle addizionali, regionale e comunale, al nuovo sistema di tassazione delle persone fisiche, prevede che:
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale
- i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Sulla base dei chiarimenti resi dal ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/Df del 1° febbraio 2022, , il documento di prassi in commento precisa che i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, devono applicare:
- l’aliquota unica dell’addizionale, se deliberata entro il 31 dicembre 2021
- ovvero, l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.
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