NUOVE INDENNITA' DAI 600 AI 1.000 EURO NEL DL. RILANCIO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/05/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 25/05/2020
L'art. 84 del DL. Rilancio ripropone le indennità del DL. 18 con alcune novità
Bonus 600 euro
1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del DL. 18 marzo 2020, n. 18, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
I soggetti interessati sono i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Professionisti iscritti alla gestione separata bonus di 1000 euro
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Artigiani e commercianti
4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del DL. 18 marzo 2020, n. 18, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Interessati sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
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