Nuovi codici tributo per utilizzo crediti d'imposta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/08/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/08/2023
Credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio, acquisto prodotti derivanti da riciclo e acquisto del componente AdBlue
Con tre distinte risoluzioni di oggi, 31 luglio 2023, vengono istituiti tre specifici codici tributo con le stesse finalità. Il “6997” nasce per consentire l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator (risoluzione n. 47/2023), “7052” è il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso (risoluzione n. 48/2023) e “7051” è l’identificativo per utilizzare, tramite modello F24, il tax credit per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione (risoluzione n. 49/2023).
La risoluzione n. 47/2023 istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, ai sensi del decreto Pnrr (vedi articolo “Decreto Pnrr: bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator”).
L’articolo 4, comma 1, del Dl n. 152/2021, infatti, ha riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12, che pongono in essere investimenti e attività di sviluppo digitale, un contributo sotto forma di credito d'imposta. Il tax credit può essere utilizzato solo in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997) e il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Con decreto del 29 dicembre 2021 del ministro del Turismo, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono state disciplinate le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta in parola. In particolare, il ministero del Turismo comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal ministero del Turismo, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dell’agevolazione in argomento tramite modello F24, con la risoluzione n. 47/E è istituito il codice tributo “6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
“7052” è il codice tributo istituito con la risoluzione n. 48/2023 per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso.
L’articolo 26-ter, comma 1, del Dl n. 34/2019 ha stabilito, per l’anno 2020, il riconoscimento di un contributo del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, nonché di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di tali beni, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Con decreto del 6 ottobre 2021 sono state dettate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento. Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione in argomento tramite modello F24, con la risoluzione n. 48/E è istituito il codice tributo “7052” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Con la risoluzione n. 49/2023 viene istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione.
L’articolo 6, comma 3, del decreto “Energia” (il Dl n. 17/2022) ha previsto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, il riconoscimento, per l'anno 2022, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 15% del costo di acquisto, al netto dell'Iva, del componente AdBlue necessario per la trazione dei citati mezzi.
La norma ha disposto che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997). Con il decreto del 30 settembre 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta e, in particolare, che, ai fini della sua fruizione, il modello F24 deve essere presentato solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette all’Agenzia l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione in argomento tramite modello F24, con la presente risoluzione è istituito il codice tributo “7051” - denominato “credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Nelle risoluzioni è precisato che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dai ministeri, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dai ministeri.
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