NUOVO TESTO UNICO ACCERTAMENTO DAL 2027

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/08/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/08/2026


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Approvato il Testo unico su adempimenti e accertamento, un’unica fonte normativa con le regole sui controlli ai fini delle imposte dirette e Iva


Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 agosto 2026, ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2027.

Si tratta dell’ultimo Testo unico che restava da approvare nell’ambito della complessiva revisione del sistema tributario italiano, portata avanti dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, con cui il Governo è stato incaricato di riformare l’intero sistema tributario in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dello stesso, con il riordino organico delle disposizioni che regolano gli adempimenti tributari, tra tutti quelli dichiarativi, e le attribuzioni e i poteri dell’Amministrazione finanziaria in materia di accertamento dei tributi.

Anche il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, persegue i seguenti obiettivi:

  • individuare puntualmente la normativa vigente, riorganizzandola per settori omogenei
  • coordinare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, la medesima normativa, anche apportandovi le necessarie modifiche per garantirne e/o migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica
  • abrogare le disposizioni incompatibili o non più attuali.

Nel perseguire questi obiettivi, all’interno del Testo unico sono confluite le disposizioni vigenti riferibili agli adempimenti e al controllo riguardanti le imposte sui redditi, l’imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro e altri tributi indiretti nonché i tributi erariali minori, prima contenute, tra gli altri:

  • nel Dpr n.633/1972 (in materia di Iva),
  • nei Dpr nn. 640, 641 e 642 del 1972 (in materia, rispettivamente, di imposta sugli intrattenimenti, tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo);
  • nel Dpr n. 917/1986 (in materia di imposte sui redditi),
  • nel Dpr n. 131/1986 (in materia di imposta di registro),
  • nei Dpr nn. 600 e 605 del 1973  (in materia, rispettivamente, di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti),
  • e nei Dlgs nn. 346,347 del 1990 (in materia, rispettivamente, di imposta sulle successioni e donazioni e imposta ipotecaria e catastale).

Le disposizioni in questione sono state recepite ordinariamente senza modificarne la formulazione, fatta eccezione per le ipotesi in cui si è reso necessario un intervento per attualizzarne il testo a fronte di sopravvenute modifiche normative o per garantire un coordinamento con altre norme dell’ordinamento, comprese quelle inserite negli altri Testi unici approvati nell’ambito della medesima legge delega.

 

Così, ad esempio, per attuare concretamente quel riordino organico della normativa vigente voluto dalla legge delega, nel trasferire all’interno del Testo unico le varie disposizioni normative, le previsioni sanzionatorie eventualmente contenute nelle stesse non sono state recepite, ma sono state ricondotte  nell’ambito del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (a titolo esemplificativo si vedano, tra gli altri, l’articolo 292, “disposizioni in materia di controlli automatici e formali delle dichiarazioni”, e l’articolo 299, “rettifica del valore degli immobili e delle aziende”, del Testo unico in commento).

Un’altra eccezione alla mera ricognizione della normativa vigente, che caratterizza la capacità riorganizzativa del Testo unico senza modificare assolutamente la portata applicativa delle disposizioni in esso confluite, riguarda la scelta del legislatore di ricondurre il testo di alcune norme di contenuto simile a unitarietà.

Si tratta, in particolare, di disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, presenti sia nel Dpr n. 600/1973 sia nel Dpr. n. 633/1972, relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici dell’Agenzia delle entrate, anche nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche, di cui ai nuovi articoli 159 e 161, ai termini di decadenza del potere accertativo, di cui al nuovo articolo 293, e al segreto d’ufficio, di cui al nuovo articolo 296.

Nello stesso senso opera anche il nuovo articolo 297 in tema di disposizioni comuni, applicabili per quanto non diversamente disposto dallo stesso Testo unico.

Da un punto di vista strutturale, la disciplina di riferimento in materia di adempimenti e accertamento, confluita nel Testo unico, è stata suddivisa in tre distinte parti, a loro volta suddivise, per tipologia di imposta o per argomento con profili comuni a più imposte, in titoli, capi, sezioni e paragrafi.

In particolar modo, il nuovo Testo unico si compone di 368 articoli così suddivisi:

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