Opzioni d’uso dei bonus edilizi le comunicazioni in scadenza

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/03/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/03/2024


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Scade il 4 aprile il termine per inviare all’Agenzia le scelte relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riguardanti i costi sopportati nel 2020, 2021 e 2022


Giovedì 4 aprile è il termine ultimo per inviare le comunicazioni delle opzioni relative alla fruizione dei bonus edilizi (articolo 121, Dl n. 34/2020).

La scadenza, frutto della proroga disposta con un provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 21 febbraio, che ha permesso a contribuenti interessati e intermediari di avere più tempo per l’adempimento.

In particolare, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure tramite un intermediario, nei casi in cui non è richiesto il visto di conformità
  • esclusivamente da chi rilascia il visto di conformità, per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, invece, va trasmessa:

  • dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, quando non serve il visto di conformità
  • dal chi rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o attraverso un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi alla maxi-agevolazione per i quali è richiesto il visto di conformità.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici deve essere inviata:

  • dal singolo condomino, direttamente o tramite intermediario, nei casi in cui non è necessario il “visto”
  • esclusivamente da colui che rilascia il visto di conformità per gli interventi da Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

Per tutte le descritte casistiche, la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Amministrazione.

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