ORDINANZA 19 marzo 2020
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/03/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 22/03/2020
Interventi urgenti di protezione civile in tema medico e sulle comunicazioni
Art. 1 strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica
1.Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito puo' chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del
numero di ricetta elettronica, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 2011, n. 264, tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.
7. Per le finalita' di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l'avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come «erogata». Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo diversa indicazione regionale.
Art. 3 Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica
...le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a:
a) garantire, sul territorio nazionale, la piu' ampia
disponibilita' di servizi a banda larga e ultra larga,
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