ORDINANZA 19 marzo 2020

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/03/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 22/03/2020


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Interventi urgenti di protezione civile in tema medico e sulle comunicazioni


Art. 1 strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica

1.Al momento della generazione della ricetta elettronica da  parte del medico prescrittore,  l'assistito  puo'  chiedere  al  medico  il rilascio del promemoria dematerializzato  ovvero  l'acquisizione  del
numero di ricetta  elettronica,  di  cui  al  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12
novembre 2011, n. 264, tramite:
    a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio  di  posta elettronica, laddove l'assistito indichi al  medico  prescrittore  la casella di posta elettronica certificata  (PEC)  o  quella  di  posta elettronica ordinaria (PEO);
    b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o  con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi  al  medico  prescrittore  il numero di telefono mobile;
    c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore  del numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

 

7. Per le finalita' di rendicontazione alla ASL di  competenza,  la farmacia   registra   l'avvenuta   erogazione   della    prescrizione farmaceutica,  trasmettendo  al  SAC  (anche  tramite  il   SAR)   le informazioni  della  erogazione,  sia  parziale  che  totale,   della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede  a  contrassegnare  tale ricetta  come  «erogata».  Contestualmente  la  farmacia  annulla  le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben  visibile  e con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo  diversa  indicazione regionale. 

 

Art. 3 Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica 

...le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a:

    a)  garantire,  sul   territorio   nazionale,   la   piu'   ampia
disponibilita' di servizi a banda larga  e  ultra  larga,

 

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