OZONOTERAPIA CON PRESCRIZINE MEDICA
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/01/2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/01/2017
Classificazione:
Detrazione spese per ozonoterapia rientrano nel novero degli oneri detraibili ai fini Irpef, previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir.
Le spese relative ai trattamenti di ozonoterapia, effettuati da personale medico o da personale abilitato, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, danno diritto alla detrazione nella misura del 19%, per la parte che eccede l’importo della franchigia di 129,11 euro.
Ai fini della detraibilità, è richiesto che le spese siano correlate a una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (circolare 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.1).
Ai fini della detraibilità, è richiesto che le spese siano correlate a una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (circolare 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.1).
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