Palestre e discoteche, al via le regole di erogazione del Cfp

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/09/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/09/2021


Classificazione:

img_report

Accredito direttamente dall’Agenzia delle entrate sui conti correnti postali o bancari degli aventi diritto. Individuate le 27 attività che potranno beneficiare della misura agevolativa


E' in atesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise, di concerto con il Mef, che individua i beneficiari del Cfp previsto dal “Sostegni-bis(articolo 2, Dl n. 73/2021) a favore degli esercenti che hanno dovuto chiudere obbligatoriamente l’attività per almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti adottati con lo scopo di contenere i contagi.

Definite anche le modalità di erogazione del contributo che sarà accreditato direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale di chi ha ottenuto il riconoscimento dell’indennizzo.

I contributi erogati attingono ai 140 milioni di euro stanziati, per il 2021, nel “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, istituito presso il ministero per lo Sviluppo economico.
Gli indennizzi sono riconosciuti nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo per gli aiuti Covid-19 della Commissione Ue.

Il beneficio sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, attraverso accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza, che dovrà essere presentata telematicamente all’Agenzia, direttamente o tramite intermediario delegato.

Con successivo provvedimento l’Amministrazione finanziaria fisserà le modalità e i termini di presentazione dell’istanza e gli elementi da dichiarare nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

Gli interessati, per accedere all’aiuto, oltre a essere residenti in Italia, in possesso della partita Iva e aver registrato la chiusura, devono aver svolto in modo prevalente, alla data del 25 maggio 2021 (entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”), una delle 27 attività individuate con i codici Ateco 2007 elencati nell’allegato al decreto stesso. Il termine per il possesso di tale requisito si allunga e scivola fino al 23 luglio 2021 (entrata in vigore del Dl n. 105/2021) per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10).
L’occhio di riguardo per quest’ultime categorie non è tutto qui. Dei 140 milioni di euro stanziati, infatti, 20 sono suddivisi, in egual misura, tra gli esercenti inquadrati nel suddetto codice, con un limite massimo di contributo, per ciascun beneficiario, pari a 25mila euro.

Il resto del fondo dovrà essere distribuito alle altre attività prendendo a riferimento i ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta 2019 secondo il seguente criterio:

  • 3mila euro ai soggetti con ricavi e compensi fino a 400mila euro, compresi i richiedenti di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero
  • 7.500 euro ai soggetti appartenenti allo scaglione superiore a 400mila euro e fino a un milione di euro
  • 12mila euro agli esercenti che superano anche quest’ultima soglia.

Se le richieste supereranno il budget a disposizione, l’Agenzia delle entrate provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi e assicurando, in ogni caso, agli aventi diritto, un contributo fino a 3mila euro.

La misura agevolativa lascia fuori gli enti pubblici (articolo 74 Tuir), gli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir), i non residenti o non stabiliti in Italia, le imprese, diverse dalle micro o piccole, già in difficoltà al 31 dicembre 2019 e, quindi, prima della pandemia.

La somma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

 

Aggiornamento pubblicazione avvenuta il 7 ottobre 2021.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro