PASSAGGIO DI BENI FRA LUOGHI DELLA STESSA AZIENDA E OBBLIGO DEL DDT
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/10/2022
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 17/10/2022
Se sia obbligatorio emettere ddt nel caso del trasferimento di beni fra magazzini e locali della stessa azienda situati in luoghi diversi
La funzione tipica del documento di trasporto è quella di consentire l'emissione della fattura differita ex art. art. 21, c. 4, D.P.R. 633/1972 o per documentare la movimentazione dei beni, a titolo non traslativo della proprietà in modo da vicere le presunzioni di cessione di cui all'art. 1 del DPR. 441/97 o dell'art. 53 del testo IVA.
Ci si chiede se l'impresa che dispone di più stabilimenti localizzati in luoghi diversi debba documentare con l'emissione del DDT. i trasferimenti di beni fra questi luoghi.
la circolare n. 225/1996 aveva considerato fra le ipotesi di obbligo di emissione del DDT, anche quella dei cd. “passaggi interni”.
Successivamente però con la circolare n. 249/1996 è stato precisato che i commercianti al minuto che movimentano beni fra magazzini e punti vendita sono esonerati dall’obbligo di registrazione di cui all’art. 14 comma 1, lett. d) del DPR 600/73 (scritture di magazzino) purché i predetti luoghi, appartenenti alla stessa impresa, siano dichiarati ai sensi dell’art. 35, comma 2 del DPR 633/72 e siano situati nello stesso Comune o in un Comune limitrofo.
Secondo altra interpretazione, poichè la norma sulla presunzione di cessione è riferita ai beni che non si trovano nei locali dell'impresa (art. 53), il trasporto fra locali della stessa impresa non deve vincere alcuna presunzione di cessione.
La risoluzione della DRE Valle d’Aosta 16 gennaio 1998 n. 22040, ha affermato che per le movimentazioni di merci effettuate da un magazzino centrale a un punto vendita, situato in un Comune diverso ma appartenente alla stessa impresa, non c'è obbligo di emissione di un documento fiscalmente rilevante.
Si è espressa per la non obbligatorietà, anche Assonime con la circolare n. 108/1996.
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