PEC DIVERSA PER GLI AMMINISTRATORI LA CIRCOLARE MIMIT
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/03/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 13/03/2025

La pec dell'amministratore deve essere diversa da quella della società, termine per adeguarsi il 30 giugno 2025.
Sintesi della Nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che detta le regole di applicazione dell'obbligo di dotare gli amministrratori delle società di un indirizzo di posta elettronica certificata.
In particolare sui destinatari dell'obbligo, i termini per l'adempimento, le condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al registro, i diritti di segreteria e le sanzioni per l'eventuale inadempimento.
Quale PEC
La PEC degli amministratori non può coincidere con quella della società, quindi l'amministratore deve essere dotato di un autonomo e personale indirizzo PEC.
Le imprese che avessero, nel frattempo avessero comunicato alla competente Camera di commercio, per l’iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.
Si invitano le Camere di commercio a darne la più ampia informazione alle imprese del proprio territorio.
Neo imprese
Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, sono tenute alla prima comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
Imprese già costituite
Per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo in parola (1.1.2025), si riconosce un termine per l’adempimento al 30 giugno 2025.
In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa
comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.
Costi
l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Si ritiene pertanto che l’esenzione prevista dall’articolo 16, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008 operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa soggetta all’obbligo di comunicazione introdotto dall’articolo 1, comma 860, della legge n. 207 del 2024.
La comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore presentata in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al registro delle imprese resterebbe invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.
Sanzioni
È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
Società di persone
Nel caso delle società di persone, per le società in nome collettivo (snc) l’obbligo dovrebbe interessare tutti i soci, mentre in caso di società in accomandita semplice (sas) l’obbligo dovrebbe interessare solo i soci accomandatari, questi ultimi infatti hanno il diritto di amministrare la società mentre i soci accomandati sono dei semplici soci di capitale. Sul punto la circolare non si esprime.
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