Per il recesso conta la volontà del socio - Porte sempre aperte nel caso di operazioni straordinarie.

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/04/2003

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 98 del 12/04/2003 pag. 31


Classificazione:

Leggi collegate:
D.Lgs 5 (17-01-2003) - Società Riforma 2003

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In SpA e Srl si può inserire nello statuto la facoltà di recesso del socio legandola a determinati eventi o solo alla scelta del socio.

Ex lege sono comunque previsti i casi di recesso molto più ampi rispetto alla previgente normativa.
Art. 2473 cc. i soci dissenzienti hanno facoltà di recesso se la società decide: Cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; Fusione o Scissione; Revoca della Liquidazione; Trasferimento all'estero; Eliminazione di una causa di recesso prevista nello statuto; Operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale; Modifica dei diritti dei soci; soppressione di clausole compromissorie (art. 34 ultimo comma D.Lgs. 5 del 17.1.03.
Art. 2481 bis spetta il recesso nel caso di aumento del capitale da parte di terzi (previsto statutariamente).
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