Per il recesso conta la volontà del socio - Porte sempre aperte nel caso di operazioni straordinarie.
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/04/2003
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 98 del 12/04/2003 pag. 31
Classificazione:
Leggi collegate:
D.Lgs 5 (17-01-2003) - Società Riforma 2003
In SpA e Srl si può inserire nello statuto la facoltà di recesso del socio legandola a determinati eventi o solo alla scelta del socio.
Ex lege sono comunque previsti i casi di recesso molto più ampi rispetto alla previgente normativa.
Art. 2473 cc. i soci dissenzienti hanno facoltà di recesso se la società decide: Cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; Fusione o Scissione; Revoca della Liquidazione; Trasferimento all'estero; Eliminazione di una causa di recesso prevista nello statuto; Operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale; Modifica dei diritti dei soci; soppressione di clausole compromissorie (art. 34 ultimo comma D.Lgs. 5 del 17.1.03.
Art. 2481 bis spetta il recesso nel caso di aumento del capitale da parte di terzi (previsto statutariamente).
Art. 2473 cc. i soci dissenzienti hanno facoltà di recesso se la società decide: Cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; Fusione o Scissione; Revoca della Liquidazione; Trasferimento all'estero; Eliminazione di una causa di recesso prevista nello statuto; Operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale; Modifica dei diritti dei soci; soppressione di clausole compromissorie (art. 34 ultimo comma D.Lgs. 5 del 17.1.03.
Art. 2481 bis spetta il recesso nel caso di aumento del capitale da parte di terzi (previsto statutariamente).
Strumenti Interfile.it correlati:
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro