Per la detrazione rilevante la data della fattura ricevuta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/01/2019
Autore: Odorizzi Cristina Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/01/2019
Il documento a cavallo d’anno garantisce il diritto esercitabile a valere sul 2019 - Per le Faq delle Entrate la fattura datata 2018 può essere cartacea
L'articolo riepiloga quanto già finora pubblicato affermando che:
Su un acquisto nel 2018, con ricezione immediata della relativa fattura cartacea, l'IVA può essere detratta nella liquidazione 2018 di competenza oppure la fattura si potrà registrare nel 2019 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale (30/4).
In quest'ultimo caso la fattura andrà registrata in apposito registro sezionale riferito alle fatture ricevute nel 2018 e la detrazione potrà essere esercitata in dichiarazione IVA facendo confluire imponibile e Iva nel quadro VF e conseguentemente nel quadro VL della dichiarazione.
Nel caso invece la fattura di acquisto 2018 sia stata ricevuta nel 2019, solo da questa data diventa possibile esercitare la detrazione anche se l’esigibilità Iva è sorta l’anno precedente, con la conseguente possibilità di detrarre l’Iva nelle liquidazioni del 2019 oppure portarle nella dichiarazione Iva 2020 per il 2019.
ndr: Come già detto per le liquidazioni periodiche (escluso quindi dicembre) l'IVA potrà essere dedotta nel periodo di competenza anche se ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo (DL. 119).
Viene poi riconfermato l'equilibrismo fiscale secondo il quale richiamando la risposta 20 delle FAQ del primo blocco pubblicato il 27 novembre, si afferma che la fattura datata 2018 può essere cartacea anche se inviata nel 2019. Naturalmente è una interpretazione a favore del contribuente e quindi da condividere anche se formalmente non rispetta il dettato normativo.
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