Per l’accesso al bonus le zone sismiche sono da aggiornare
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/06/2021
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/06/2021
Veneto non è certo che gli edifici ubicati in zone che sono passate dal rischio sismico 4 ad uno più rischioso possano beneficiare del sismabonus
Dal 15 maggio 2021 con la deliberazione regionale del 9 marzo 2021, n. 244, tutto il territorio Veneto è classificato in zona 1, 2 o 3.
In base alla normativa in vigore
- il sismabonus Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% previsto dall’articolo 16, c.1-bis, 1-ter e 1-quinquies, DL., n. 63/2013 si applica agli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
- il sismabonus acquisti del 75-85%, previsto dall’articolo 16, c.a 1-septies, del DL., n. 63/2013, si applica nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, ai sensi dell’Opdm n. 3519 del 28 aprile 2006 ( non l’Opdm n. 3274 del 20 marzo 2003 erroneamente indicato nella risposta dell’8 gennaio 2021, n. 25).
- il super sismabonus 110% e il super sismabonus acquisti 110% «non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4» di cui all’Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 (articolo 119, comma 4, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). la norma richiama l’ordinanza del 2003 e non quella del 2006 che amplia l'elenco dei comuni.
L'autore auspica un chiarimento suggerendo i riferimenti che si dovrebbero considerare considerare.
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