Per l'associato è rivoluzione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/09/2003

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 263 del 25/09/2003 pag. 23


Classificazione:

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Novità dal 2004 per il contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto (capitale lavoro) assimilando questo contratto alla partecipazione societaria.

L'art. 110 c.9 del TUIR prevede l'indeducibilità della remunerazione connessa al contratto in parola mentre l'associato gode di una esenzione parziale, pari al 95% per i soggetti IRES art.90 c.2 e del 60% per i soggetti IRPEF comprese ditte individuali e società di persone.
Nel caso di persona fisica non impresa, l'esenzione del 60% si applica se l'apporto è superiore al 25% (5% se società con titoli negoziati nei mercati reg.) del patrimonio netto alla data di stipula del contratto. In caso contrario il reddito da AiP sarà tassato con una ritenuta d'inposta del 12,50% (art.27 c.5bis DPR.600).
Stesse condizioni si applicano alla plusvalenza in capo all'associato derivante dalla cessione del contratto, tranne per i soggetti Ires per i quali la plusvalenza non è tassata.
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