Per l’Iva intra-Ue l’iscrizione al Vies non è vincolante

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/07/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/07/2015


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La mancata iscrizione del soggetto acquirente estero al sistema europeo di scambio dati sull’Iva (Vies) non comporta automaticamente il pagamento dell’Iva in Italia.


Intanto basta che il cessionario estero documenti di aver avviato l’iter per ottenere la partita Iva perché la norma europea guarda più la sostanza che la forma. Poi al fine di evitare il doppio pagamento dell’imposta tocca all’amministrazione italiana provare che le merci vendute all’estero non hanno pagato l’Iva, anche nel caso in cui l’acquirente ha cancellato retroattivamente la partita Iva. Così si è espressa la sentenza 2112/28/15 della Ctr Lombardia (presidente Malaspina, relatore Pellini).

Si segnala anche CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10006 – La mancata iscrizione al Vies non costituisce un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo si tratti di casi di frode

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