Perdite, effetto sui controlli
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/12/2015
Autore: Acierno Rosanna Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/12/2015 pag. 48
Classificazione:
Le novità in vigore a partire dal 2016 - Il riconoscimento prescinderà dal consolidato Lo scomputo dalla maggior imposta si allarga ai «vecchi» importi
Lo scomputo dalla maggior imposta si allarga ai «vecchi» importi
Dal 2016, a seguito della modifica dell’articolo 42 del Dpr 600/1973 apportata dal decreto di revisione del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015, articolo 25), l’ufficio, su richiesta del contribuente, anche in adesione, scomputerà dalle maggiori imposte dovute a seguito di accertamento le perdite pregresse. A oggi, lo si ricorda, il riconoscimento avviene solo per le perdite cosiddette coeve, ossia conseguite nello stesso periodo di imposta per il quale è stato effettuato l’accertamento ed è possibile solo per le società aderenti al consolidato nazionale, e subordinatamente alla presentazione di un’apposita istanza, comunemente conosciuta come Ipec.
Dal 2016, a seguito della modifica dell’articolo 42 del Dpr 600/1973 apportata dal decreto di revisione del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015, articolo 25), l’ufficio, su richiesta del contribuente, anche in adesione, scomputerà dalle maggiori imposte dovute a seguito di accertamento le perdite pregresse. A oggi, lo si ricorda, il riconoscimento avviene solo per le perdite cosiddette coeve, ossia conseguite nello stesso periodo di imposta per il quale è stato effettuato l’accertamento ed è possibile solo per le società aderenti al consolidato nazionale, e subordinatamente alla presentazione di un’apposita istanza, comunemente conosciuta come Ipec.
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