PERMANE IN CAPO AL DISTACCANTE LA RESPONSABILITA' PER INFORTUNIO

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 04/05/2010

Autore: Cassaneti Elisabetta Fonte: Guida al Lavoro nr. 19 del 07/05/2010 pag. 28




Con la sentenza n. 215 del 11 gennaio 2010 la Corte di Cassazione si pronuncia su un fatto illecito commesso da un lavoratore distaccato.

Secondo la Cassazione, il datore di lavoro distaccante risponde del fatto illecito commesso dal dipendente distaccato, che ha causato l'infortunio di un lavoratore alle dipendenze di un altro datore di lavoro.
Il distacco presuppone infatti un interesse del datore di lavoro all'esecuzione della prestazione presso il distaccatario, con conseguente permanenza della responsabilità in capo al distaccante.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro