Piattaforme online modi e termini per lo scambio delle informazioni
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/11/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/11/2023
I gestori di piattaforma obbligati a comunicare le informazioni relative ai venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Questo e altro nel provvedimento del 20 novembre 2023, che stabilisce le regole operative del Dlgs n. 32/2023, il quale, a sua volta, ha dato attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.
Identificativo del venditore, volume degli affari online, eventuali imposte trattenute. Nel caso di locazione, i dati dell’immobile affittato e il numero di giorni di affitto.
In particolare, la Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione:
- l’e-commerce,
- l’affitto di beni immobili,
- l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
Il provvedimento odierno, dopo aver fornito un elenco di definizioni utili alla più spedita comprensione delle successive disposizioni, individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché quelli esonerati. A tal proposito, stabilisce che se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle stesse informazioni, ciascuno di essi è esonerato dall’obbligo quando può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore tenuto all’adempimento. Il gestore esonerato, in ogni caso, deve predisporre una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”, contenente le informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione, cioè:
a) lo Stato membro di residenza
b) il Nif (Numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o elemento identificativo equivalente)
c) il nome
d) l’indirizzo.
Compiti degli obbligati
Sono obbligati alla comunicazione i gestori di piattaforme indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del Dlgs n. 32/2023, ossia, eliminati gli esclusi, coloro che sono residenti ai fini fiscali in Italia oppure sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato oppure hanno la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) nel territorio dello Stato o, ancora, hanno in Italia una stabile organizzazione e non sono gestori di piattaforma qualificati non-Ue secondo lo stesso decreto.
Sono inoltre obbligati i cosiddetti FPO (Foreign Platform Operator), ossia, come li definisce il provvedimento, i gestori di piattaforma non residenti a fini fiscali, né costituiti o gestiti in uno Stato membro, privi di una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma che facilitano l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro, e che non sono gestori di
piattaforma qualificati non-Ue.
I gestori di piattaforma obbligati all’adempimento devono comunicare le seguenti informazioni:
a) il codice fiscale, ovvero l’IIN, del soggetto che effettua la comunicazione
b) l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione
c) le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 32/2023, tra cui le informazioni relative ai venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma
d) il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c).
Le comunicazioni vanno inviate tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate tramite file predisposti secondo il formato Xml descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al provvedimento.
“Tempi” della comunicazione
Considerato che le comunicazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio dell’anno successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Le prime dovranno essere eseguite entro il prossimo 31 gennaio 2024.
Salvo cause di forza maggiore, entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file, l’Agenzia delle entrate certifica, con ricevuta, l’avvenuta presentazione delle comunicazioni e il relativo esito. In caso di scarto, è necessario riprovarci.
Scelta dello Stato membro
I gestori obbligati alla comunicazione, individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1 del decreto legislativo n. 32/2023 e qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro possono scegliere di adempiere all’obbligo in un altro Paese Ue. Per far ciò, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione, devono comunicare all’Agenzia:
- la denominazione
- il codice fiscale
- gli Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri (dove si sono costituiti o dove si trova la sede della direzione o, ancora, dove è situata la stabile organizzazione)
- il Nif, se presente
- il domicilio fiscale
- lo Stato membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione
- la dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
Le istruzioni per i gestori FPO
I gestori FPO (Foreign Platform Operator) che non sono già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, possono richiederle online, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, selezionando il valore DAC7 e compilando un modulo disponibile nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
Gli FPO già in possesso delle credenziali ottenute per la registrazione al regime “OSS non-Union scheme”, invece, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate possono chiedere la possibilità di utilizzo delle credenziali anche ai fini della registrazione ai fini della DAC7.
Ottenute le chiavi d’accesso, gli FPO, contestualmente all’avvio della propria attività di gestori di piattaforme, devono effettuare la registrazione unica, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, comunicando:
a) la denominazione o ragione sociale
b) l’indirizzo postale
c) gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web
d) l’eventuale Nif rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l’identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell’Iva nell’Unione europea
f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti
g) una dichiarazione attestante la circostanza, che il gestore di piattaforma non ha subito, da parte di una o più Autorità competenti degli Stati membri, provvedimenti di revoca della registrazione.
Al termine della procedura di registrazione, che sarà seguita in tutte le fasi dal Centro operativo di Pescara, sarà assegnato, a ciascun gestore, un IIN (Individual identification number).
L’Agenzia delle entrate comunica le informazioni al Registro Centrale Sicuro previsto dall’articolo 8ac, paragrafo 5, della DAC7.
Compiti degli esclusi
Per poter fornire la dimostrazione che il suo intero modello di affari è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione, il gestore di piattaforma escluso è tenuto a comunicare tramite i servizi telematici dell’Agenzia, tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione:
- la denominazione
- il codice fiscale
- lo Stato membro di residenza
- il domicilio fiscale
- gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web
- l’attestazione, sotto la propria responsabilità, del motivo di esclusione
- l’anno per cui si ritiene escluso.
Ricevute tutte le informazioni, l’Agenzia delle entrate le comunica al Registro centrale Sicuro previsto dall’articolo 8ac, paragrafo 5, della Dac7.
Scambio di informazioni con le altre autorità Ue
Il contenuto delle comunicazioni inviate dai gestori di piattaforme è trasmesso, anche in caso di intempestività, dall’Agenzia alle altre Autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori segnalati e, qualora questi forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui gli stessi immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.
La ricezione delle informazioni in questione implica un trattamento di dati personali che sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza. I dati in suo possesso saranno conservati per il tempo minimo
necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
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