Detrazione per mobili ed elettrodomestici
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/08/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/08/2025

Con la presenza di un intervento edilizio, è possibile detrarre il 50% della spesa per l’arredo dell’abitazione, tra cui l’acquisto di armadi, librerie, frigoriferi, forni e altro
Sul Bonus mobili di elettrodomestici, in vigore dal 2013 e prorogato per tutto il 2025 dall’ultima legge di bilancio.
Il bonus in questione concede una detrazione fiscale del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili sottoposti a interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis del Tuir).
Per il 2024, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere collegato a lavori di recupero iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 (l’anno precedente all’acquisto).
La detrazione spetta al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Può fruirne però anche il contribuente che ha sostenuto solo una parte delle spese edilizie o che ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.
Quali spese
Il Bonus mobili spetta per acquisti di mobili e grandi elettrodomestici collegati a interventi edilizi su abitazioni, anche realizzati in economia, relativi a:
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale
- manutenzione straordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- restauro e di risanamento conservativo sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
È importante precisare che il Bonus mobili connesso a interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali vale per i mobili destinati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Non rientrano nel bonus interventi come:
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- misure di sicurezza non inquadrabili tra quelle edilizie previste;
- o interventi di risparmio energetico (Ecobonus).
L’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici deve essere collegato all’immobile (o sue pertinenze), inteso complessivamente. Quindi, nessun problema se i beni acquistati sono destinati ad ambienti della casa diversi da quelli in cui sono avvenuti gli interventi, oppure nel caso in cui i lavori abbiano interessato una pertinenza (anche autonomamente accatastata) e l’arredamento sia destinato invece all’abitazione.
Il bonus può essere usufruito anche se le spese per l’arredo che sono state sostenute prima di quelle per i lavori edilizi, purché questi siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data Scia) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
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