Plusvalenza da cessione di partecipazioni in Italia percepita da residente belga

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/03/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/03/2022


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Somme derivanti dalla vendita di partecipazioni della società con sede in Italia vale il principio di residenza previsto dalla convenzione fra Italia Belgio


Agenzia delle entrate con la risposta n. 135/2022.

Un cittadino italiano residente in Belgio, titolare del capitale sociale di una società che si occupa di “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" con sede in Italia, non dovrà tassare nel nostro Paese la plusvalenza derivante dalla vendita della società immobiliare.

La convenzione Italia-Belgio contro le doppie imposizioni che, all’articolo 13, paragrafo 4, prevede la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni solo nello Stato dove l'alienante è residente.

L’Agenzia premette che nel formulare il parere non effettua alcuna valutazione sulla veridicità dello Stato di residenza dell’istante, dando per scontato quindi che si tratta del Belgio come da lui rappresentato nell’istanza di interpello e non dell’Italia.

L’Agenzia dopo aver ricordato che in base all’articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir, si considerano prodotti in Italia "i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti" ritiene, come rappresentato dall’istante, che nel caso in esame trova applicazione la convenzione bilaterale Italia-Belgio contro le doppie imposizioni. L’accordo prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni siano tassate nel solo Stato di residenza dell’alienante, cioè nel nostro caso in Belgio.

Al contrario non trova applicazione il successivo accordo multilaterale “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting” siglato il 7 giugno 2017 anche da Italia e Belgio, in quanto non è stato ancora ratificato dal nostro Paese. L’Agenzia quindi, in linea con la tesi prospettata dall’istante, ritiene che la plusvalenza da cessione di quote detenute nella società immobiliare italiana non sia imponibile in Italia, in base al citato articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Belgio.

L’istante, chiaramente, potrà sempre presentare un nuovo interpello dopo la ratifica dell’accordo multilaterale.

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