PREMI DI ASSICURAZIONE DETRAIBILITÀ

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/06/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 12/06/2019


Classificazione:

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Dettagliata analisi della detraibilità dei premi di assicurazione vita infortuni.


Premi di assicurazione - (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39) Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei premi relativi a: −contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;−contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2, del DLGS n. 47 del 2000).

Pertanto, nel caso di contratti cosiddetti “misti”, che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa (Circolare 20.03.2001, n. 29, risposta 1.3).

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale, è necessario che vi siacoincidenza tra contraente e assicurato indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave. Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 4).La detrazione spetta al contribuente se: −egli è contraente e assicurato;−egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;−un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;−egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;−il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati.

La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.4).

Tale principio può essere esteso anche ad altre polizze collettive aventi la medesima caratteristica di essere stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l’onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa. Pertanto, ad esempio, la detrazione spetta al mutuatario per i premi pagati per le polizze collettive assicurative stipulate dalla banca in occasione dell’erogazione di un mutuo. In tali polizze il mutuatario, soggetto assicurato, anche se non appare essere il soggetto contraente, ai fini della detrazione, può essere a questi equiparato in quanto è colui che sottoscrive la polizza e sostiene l’onere economico del premio, mentre la banca erogante il mutuo è il soggetto contraente, che stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore. I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR.

I lavoratori dipendenti interessati dalle garanzie in discorso, ai fini del calcolo del limite di detraibilità, devono tener conto anche dei premi relativi ad altre assicurazioni detraibili (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai quali compete il beneficio della detrazione (Risoluzione 21.12.2007 n. 391).

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