PRENOTAZIONI ON LINE DI ALLOGGIO E LUOGO DI IMPOSIZIONE IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/10/2017

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 28/10/2017


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luogo impositivo dei servizi di intermediazione relativi alla locazione di beni immobili nel particolare caso in cui l’intermediario operi attraverso un sito internet


Occorre distinguere a seconda che il cliente sia un soggetto passivo che agisca o meno in quanto tale. Nel primo caso, l’imposta è dovuta nel Paese del committente, secondo la regola generale prevista per i rapporti “B2B” (si veda l’articolo 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), mentre nel secondo caso l’imposta va assolta nel Paese di effettuazione dell’operazione intermediata, in applicazione della deroga prevista per le prestazioni di intermediazione rese nei rapporti “B2C”, che di fatto coincide con il Paese in cui è ubicato l’immobile (si veda l’articolo 7-sexies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972).

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