PRESTAZIONI SANITARIE E DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/01/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/01/2019
Faq Agenzia n. 56, 57 e 58 del 29.1.2019 sul divieto 2019 di FE per le prestazioni sanitarie
Nelle tre risposte l'agenzia conferma che:
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non devono e non possono emettere le fatture elettroniche, per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria, anche nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria.
Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.
Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.
1) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a segui to di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione de l paziente), con le seguenti modalità:
- l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
2) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.
.
Indietro