Prima del 1° giugno 2021 basta la Cila ordinaria o altro titolo abilitativo

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/07/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/07/2023


Classificazione:

img_report

condizin per mantenere l'agevolazine al 110%


Per mantenere il superbonus al 110% anziché al 90% per il 2023 per i condomìni e i proprietari unici di edifici con unità da 2 a 4, con interventi «iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione» della «Cila-superbonus», cioè prima del 1° giugno 2021, «rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente».

Questo anche se l’articolo 1, c. 894, legge 197/2022, parla solo di «Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Dl 19 maggio 2020, n. 34», cioè della «Cila-superbonus» introdotta dal 1° giugno 2021.

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro