Prima del 1° giugno 2021 basta la Cila ordinaria o altro titolo abilitativo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/07/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/07/2023
condizin per mantenere l'agevolazine al 110%
Per mantenere il superbonus al 110% anziché al 90% per il 2023 per i condomìni e i proprietari unici di edifici con unità da 2 a 4, con interventi «iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione» della «Cila-superbonus», cioè prima del 1° giugno 2021, «rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente».
Questo anche se l’articolo 1, c. 894, legge 197/2022, parla solo di «Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Dl 19 maggio 2020, n. 34», cioè della «Cila-superbonus» introdotta dal 1° giugno 2021.
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