PRIVACY RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ISTRUZIONI DEL GARANTE SUL DPO o RPD

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/03/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 26/03/2018


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La nuova figura debutta il 25 maggio: ecco i chiarimenti del Garante tramite FAQ


La nuova figura prevista dal regolamento europeo 2016/679 che diventerà operativo il prossimo 25 maggio.

Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer – DPO) è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante; v. faq 6) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Chi sono i soggetti privati obbligati alla sua designazione?

Sono tenuti alla designazione del responsabile della protezione dei dati personali il titolare e il responsabile del trattamento che rientrino nei casi previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le attività c.d. di "core business") consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati (per quanto attiene alle nozioni di "monitoraggio regolare e sistematico" e di "larga scala", v. le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, WP 243). Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione obbligatoria del responsabile del trattamento dei dati personali (art. 37, par. 4).

Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.

1. Chi è il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e quali sono i suoi compiti?

2. Quali requisiti deve possedere il responsabile della protezione dei dati personali?

3. Chi sono i soggetti privati obbligati alla sua designazione?

4. Chi sono i soggetti per i quali non è obbligatoria la designazione del responsabile della protezione dei dati personali?

5. È possibile nominare un unico responsabile della protezione dei dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale?

6. Il responsabile della protezione dei dati personali deve essere un soggetto interno o può essere anche un soggetto esterno? Quali sono le modalità per la sua designazione?

7. Il  ruolo di responsabile della protezione dei dati personali è compatibile con altri incarichi?

8. Il responsabile della protezione dei dati personali è una persona fisica o può essere anche un soggetto diverso?

 

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