Provvigioni per la promozione on line del noleggio di prodotti senza ritenuta

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/09/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/09/2025


Classificazione:

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Niente ritenuta per il servizio tramite software che promuove le vendite


Risposta a interpello n. 250/2025

L'istante ha creato un software «che permette il noleggio e la vendita online di articoli di abbigliamento e accessori.

Mediante tale software, l'Istante crea siti web personalizzati (di seguito anche ''Piattaforme'') e fornisce determinati servizi che consentono alla società di abbigliamento e/o accessori monobrand o multibrand (di seguito anche ''Partner'') di vendere e/o noleggiare online a terzi (di seguito anche ''Clienti finali'' o anche ''Clienti'') abiti e/o accessori per l'abbigliamento».

Chiede se i compensi relativi a tale attività sia da considerare provvigioni soggette a ritenuta d'acconto.

Risposta (estratto) ll comma 1 dell'articolo 25 bis prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, per il primo scaglione di reddito».

La circolare del Ministero delle Finanze del 10 giugno 1983, n. 24 ha fornito chiarimenti sull'applicabilità della ritenuta alla fonte di cui alla citata disposizione.

La medesima circolare ha, inoltre, rilevato che «l'elencazione dei rapporti contenuta nel primo comma dell'art. 25 bis è da considerare tassativa e, pertanto, anche se altri rapporti presentino affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile a tali rapporti.

Da ciò consegue che la ritenuta non si applica sui compensi inerenti ai contratti di mandato con o senza rappresentanza, di spedizione e figure similari, nonché sui compensi percepiti dai soggetti che agiscono quali indicati dal creditore a ricevere i pagamenti. Restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere.

Non sono, invece, da ricomprendere nell'ambito di applicazione della ritenuta le provvigioni percepite a fronte di un'attività svolta per conto di altri ma non rientrante tra quelle specifiche dei rapporti innanzi citati (es., i compensi percepiti dall'agente in diretta e specifica relazione all'attività di depositario o di spedizioniere eventualmente svolta; i compensi percepiti dagli spedizionieri in relazione a servizi resi ai vettori marittimi o aerei, nell'ambito dei contratti di trasporto con essi conclusi)».

Con riferimento ai compensi percepiti in relazione all'attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma, tenuto conto che la stessa non rientra in nessuno dei rapporti elencati nella disposizione in esame, si ritiene che tali compensi non debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'articolo 25 bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

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