Quote in società di persone e Srl test per il forfait 2020
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/11/2019
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/11/2019
Test di applicazione del forfait 2020 in attesa delle modifiche previste dalla legge di bilancio.
Verifica per chi vuole restare nel regime forfettario e per chi vorrebbe entrare in questo regime.
Società di persone
E' ostativo al regime la partecipazione in società di persone, studi associati e imprese familiari, aziende coniugali, indipendentemente dalla % posseduta e dall’attività svolta dalla partecipata.
Non ammessa la partecipazione come accomandante o come nudo proprietario.
Nessun problema per la partecipazione in società semplice che (anche di fatto) non origina reddito d’impresa o di lavoro autonomo come accade nel settore agricolo o immobiliare).
Nel caso di successione della quota, la circolare 9/2019 pare confermare la possibilità di liberarsi della quota entro l’anno anche nel caso il soggetto sia già in regime forfettario.
Società di capitali
l'incompatibilità col regime forfettario scatta con la compresenza:
- del controllo (diretto o indiretto);
- e dell’esercizio, da parte della partecipata, della stessa attività (attività riconducibile direttamente o meno a quella svolta dal soggetto).
Per verificare l'esercizio della stessa attività si deve far riferimento alle sezioni Ateco.
Oltre alla stessa attività, crea incompatibilità anche l’attività di cessione di beni o prestazione di servizi svolta dalla persona fisica in favore della società partecipata, la quale deduce i costi relativi (esempio l'attività dell'amministratore).
Il controllo di queste situazioni va verificato alla fine dell'anno, per verificare la possibilità di permanenza nell'anno successivo.
Molte le risposte agli interpelli che danno il senso della complessità della verifica dei requisiti.
Il controllo viene individuato (in assenza di soci familiari) non solo col 51%, ma anche col 50% e addirittura con il 49 per cento.
Partecipazioni di minoranza possono tradursi però in un “controllo di fatto” se il forfettario è l’unico o principale fornitore della società partecipata o se egli ritrae da essa la parte prevalente dei propri ricavi/compensi.
Interessanti gli esempi con i richiami alle risposte a interpello.
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