RATEIZZAZIONE SOGGETTI ISA RISOLUZIONE ESPLICATIVA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/08/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/08/2021




La ris. 53/2021 spiega la proroga al 15 settembre e conferma l'assurdo effetto della seconda rata che scade dopo un giorno


Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 sulla portata della proroga e sui nuovi criteri di rateizzazione delle somme dovute, emergenti dalle dichiarazioni annuali.

Per effetto della proroga, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.

Soggetti interessati

La proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti riguarda tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione,

Godono della proroga anche coloro che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:  

  • si avvalgono del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014)
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) 
  • partecipano a società, associazioni e imprese (articoli 5115 e 116 del Tuir), con i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • rientrano nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Oggetto della proroga

La risoluzione precisa che lo slittamento a “costo zero” riguarda solo i pagamenti in unica soluzione o a rate, se si è scelto di optare per il pagamento rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, di Iva e di Irap (articolo 20, Dlgs n. 241/1997).

La scelta della rateazione deve concludersi entro il mese di novembre e comporta il versamento degli interessi al tasso del 4% annuo sulle rate successive alla prima (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto Mef del 21 maggio 2009), a decorrere dal 16 settembre.

- nel caso di versamento in unica soluzione, il termine di versamento è entro il 15 settembre 2021
per tutti i soggetti che hanno beneficiato del pagamento differito - titolari o non titolari di partita Iva

- nel caso di pagamento “rateizzato”, occorre distinguere i titolari di partita Iva, con scadenza:

  • entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi
  • entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi
  • entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi
  • entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.

e i non titolari di partita Iva che partecipano a società (di persone o srl trasparenti) , associazioni e imprese (articoli 5, 115 e 116, Tuir) con scadenza:

  • entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi
  • entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi
  • entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi
  • entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.

In dettaglio, le scadenze per i pagamenti rateali sono riassunte nelle seguenti tabelle:

tabella proroghe

Non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
 

 

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