RAVVEDIMENTO OPEROSO NUOVI CODICI TRIBUTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/03/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/03/2023


Classificazione:

img_report

RavvedimentI riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette dalla dichiarazione dei redditi, soppressi tre vecchi codici


Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia, con la risoluzione n. 12 del 1° marzo 2023, ha istituito otto nuovi codici tributo e, con l’occasione, ne ha soppressi tre. Efficacia operativa, dal 2 maggio 2023.

Gli istituiti (per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione – prima colonna – ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte – seconda colonna).

Codici tributo per versamenti da ravvedimento
 
Codice tributo per il versamento delle imposte
“8940”    Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842
“1940”    interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - art. 3 d.lgs. n. 23/2011
“8941”    Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
“1941”     Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
“8942”     Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011
4041
4044
4045
“1942”     Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011
“8943”     Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048

 
“1943”     Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011
“8944”      Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795
“1944”     Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011
“8945”     Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento
“1945”     Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive


Nel modello F24, vanno riportati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Con la risoluzione VENGONO SOPPRESSI tre vecchi codici:
8913 – “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
1992 – “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997
8908 – “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella risoluzione decorre dal 2 maggio 2023.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro