RAVVEDIMENTO OPEROSO NUOVI CODICI TRIBUTO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/03/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/03/2023
RavvedimentI riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette dalla dichiarazione dei redditi, soppressi tre vecchi codici
Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia, con la risoluzione n. 12 del 1° marzo 2023, ha istituito otto nuovi codici tributo e, con l’occasione, ne ha soppressi tre. Efficacia operativa, dal 2 maggio 2023.
Gli istituiti (per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione – prima colonna – ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte – seconda colonna).
Codici tributo per versamenti da ravvedimento |
Codice tributo per il versamento delle imposte |
“8940” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 | 1840 1841 1842 |
“1940” interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - art. 3 d.lgs. n. 23/2011 | |
“8941” Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata | 4200 |
“1941” Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata | |
“8942” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 | 4041 4044 4045 |
“1942” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 | |
“8943” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 | 4043 4047 4048 |
“1943” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 | |
“8944” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011 | 1790 1791 1792 1793 1794 1795 |
“1944” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011 | |
“8945” Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive | In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento |
“1945” Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive |
Nel modello F24, vanno riportati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Con la risoluzione VENGONO SOPPRESSI tre vecchi codici:
8913 – “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”
1992 – “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”
8908 – “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella risoluzione decorre dal 2 maggio 2023.
Indietro