RECUPERO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DEDUCIBILITA' A FINI PENSIONISTICI
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 13/08/2005
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 34 del 26/08/2005 pag. 86
Classificazione:
La risoluzione n. 110/2005 dell'Agenzia delle Entrate conferma la deducibilità fiscale delle somme restituite all'ente erogatore.
Ribadendo il parere già espresso con la circolare n. 326/E/1997, l'Agenzia afferma che l'onere deducibile previsto dall'art. 10, comma 1, lettera d-bis del TUIR si applica anche nel caso in cui il pensionato debba restituire all'ente previdenziale (nonché sostituto d'imposta) somma da questo erogate.
La restituzione dovrà pertanto avvenire al lordo delle imposte già trattenute, che costituiranno un onere deducibile nell'anno in cui è avvenuta la restituzione.
La restituzione dovrà pertanto avvenire al lordo delle imposte già trattenute, che costituiranno un onere deducibile nell'anno in cui è avvenuta la restituzione.
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