RECUPERO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DEDUCIBILITA' A FINI PENSIONISTICI

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 13/08/2005

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 34 del 26/08/2005 pag. 86


Classificazione:

img_report

La risoluzione n. 110/2005 dell'Agenzia delle Entrate conferma la deducibilità fiscale delle somme restituite all'ente erogatore.

Ribadendo il parere già espresso con la circolare n. 326/E/1997, l'Agenzia afferma che l'onere deducibile previsto dall'art. 10, comma 1, lettera d-bis del TUIR si applica anche nel caso in cui il pensionato debba restituire all'ente previdenziale (nonché sostituto d'imposta) somma da questo erogate.
La restituzione dovrà pertanto avvenire al lordo delle imposte già trattenute, che costituiranno un onere deducibile nell'anno in cui è avvenuta la restituzione.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro