Redditi esteri soggetti al lordo se manca l’intermediario
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/05/2020
Autore: Piazza Marco Fonte: Agenzia Entrate del 05/05/2020
Redditi di capitale di fonte estera diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente
Cambia ancora la Sezione V del quadro RM della dichiarazione dei redditi PF, dove vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente senza l'intervento di intermediari residenti.
Questi redditi sono soggetti a imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del Tuir).
Nella versione aggiornata il 27 aprile, la casella 5 del rigo RM12, di quest'anno, non è più denominata “Imposta pagata all'estero” ma “Credito Ivca” (Imposta sul valore dei contratti assicurativi).
Il cambio di denominazione della casella conferma che, i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente:
- sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18 del Tuir nel loro ammontare lordo; (senza dedurre le imposte pagate all'estero);
- non danno diritto al credito per le imposte pagate all'estero.
Resta, per i dividendi, la discriminazione fra chi percepisce utili di fonte estera tramite intermediari italiani, tassati dall'intermediario sul dividendo al netto delle ritenute operate all'estero, e chi non incassa tramite intermediario.
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