REDDITO DI CITTADINANZA E GRATUITO PATROCINIO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/05/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/05/2021


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Il reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio


Interpello n. 313/2021

Con DPR. 30 maggio 2002, n. 115,contenente disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,sono state previste, tra l'altro, le condizioni per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Secondo la disposizione attualmente in vigore, in particolare, il comma 1dell'articolo 76 stabilisce che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolaredi un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82».

Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,compreso l'istante». Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

Deve essere ricordato, a tale proposito, che con la risoluzione 21 gennaio 2008,n. 15/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la definizione di reddito imponibile contenuta nel citato articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 in merito al gratuito patrocinio.

Nel citato documento di prassi è stato chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell'Irpef, così come definito dall'articolo 3 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002.

La Corte di Cassazione ha affermato che "ai fini dell'ammissione al patrocinio ...omissis...

Sulla base delle suesposte considerazioni, si concorda con la soluzione prospettata dall'Istante ovvero che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e,conseguentemente, che non possa essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell'erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto.

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