REDDITOMETRO E AUTO CONCESSA IN COMODATO ALLA SOCIETA'
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/09/2013
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 263 del 25/09/2013 pag. 22
Classificazione:
Interessante decisione della CT Treviso 122/05/2013
Ai fini del redditometro il socio si può difendere provando che la manutenzione dei beni è stata sostenuta dalla sua società. Ciò anche perché le presunzioni derivanti dall'accertamento sintetico sono semplici e non hanno valore legale. Il collegio, preliminarmente, ha osservato che la Suprema Corte, con la sentenza 23554/2012, ha chiarito che le presunzioni derivanti dall'applicazione del redditometro hanno carattere semplice.
I giudici di legittimità, infatti, con la pronuncia citata, hanno evidenziato che l'accertamento sintetico consente di determinare il reddito complessivo del contribuente attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici.
il ricorrente ha prodotto delle fatture dalle quali si evince che le spese per il mantenimento del mezzo erano state sostenute dalla società stessa.
I giudici di legittimità, infatti, con la pronuncia citata, hanno evidenziato che l'accertamento sintetico consente di determinare il reddito complessivo del contribuente attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici.
il ricorrente ha prodotto delle fatture dalle quali si evince che le spese per il mantenimento del mezzo erano state sostenute dalla società stessa.
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