REGIME IOSS CHIARIMENTI E COMPILAZIONE RELATIVA DICHIARAZIONE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2023


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Alfa IT compra in Cina e vende a consumatore finale con spedizione diretta dal fornitore cinese al privato IT


Applicazione del regime IOSS, disciplinato dall'articolo 74–sexies 1 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. decreto IVA), alle piattaforme operanti attraverso il c.d. ''dropshipping'', con particolare riferimento:

  1. al concetto di valore intrinseco;
  2. alla corretta individuazione del fornitore presunto di cui all'articolo 14–bis della Direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), come modificata dalla Direttiva n. 2017/2455;
  3. alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74–sexies 1, comma 10, del decreto IVA.

 

Il legislatore, scompone, per fictio iuris, le vendite a distanza facilitate tramite interfaccia elettronica in due cessioni:

  • una cessione B2B (dal fornitore indiretto a quello presunto);
  • una cessione B2C (dal fornitore presunto al cliente finale).La società Alfa ritiene, nel caso in esame, di operare quale fornitore presunto e che l'operatore cinese assuma la veste di fornitore indiretto.

Nello specifico, l'Istante commercia nel territorio UE beni importati il cui valore intrinseco non supera i 150 euro.
Poiché il valore delle vendite presso gli altri Paesi comunitari eccede la nuova soglia limite di 10.000 euro annui, la società intende aderire al regime IOSS così da poter versare, con un'unica partita IVA, l'imposta afferente alle vendite effettuate in area UE
(Italia inclusa).

Ciò posto, il Contribuente chiede chiarimenti in merito all'applicazione del regime IOSS e, in particolare alla corretta:
1. individuazione del fornitore presunto/debitore d'imposta nel caso di dropshipping;
2. determinazione del valore intrinseco;
3. applicazione del regime IOSS nell'ipotesi in cui l'Italia sia Stato membro di consumo.

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