Regimi Iva Oss e iOss le aliquote IVA estere da applicare
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/07/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 15/07/2021
Adempimenti e conservazione della documentazione, link alle aliquote e alle regole
I nuovi regimi speciali Iva, Oss e iOss, introducono delle rilevanti semplificazioni negli adempimenti fiscali relativi alle vendite online B2C transnazionali. Ad esempio, è prevista la possibilità di presentare, all’Amministrazione fiscale del proprio Stato membro di identificazione/registrazione, un’unica dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta.
Di contro, considerato che, comunque, vengono effettuate operazioni territorialmente rilevanti in un altro Paese, di consumo, è necessario avere contezza delle regole fiscali di tali territori, quali ad esempio le aliquote Iva e le esenzioni.
Tale esigenza si accentua in caso di irregolarità, considerato che l’imposta dichiarata è, di norma, di competenza di uno Stato membro differente da quello di identificazione nel quale vige una propria e specifica disciplina delle sanzioni e delle modalità di controllo ed, eventualmente, di “ravvedimento”.
E’ utile segnalare al riguardo, soprattutto a beneficio degli operatori economici italiani, le fonti comunitarie ove reperire le citate informazioni, rimandando, comunque, alle singole Amministrazioni fiscali la soluzione di casi concreti e specifici.
Punti di contatto e aliquote
La Commissione europea, al fine di fornire le informazioni operative sui nuovi regimi speciali adottate dai vari Stati membri, ha:
- raccolto in un utile documento, denominato Member States Oss contact details, i contatti disponibili per singolo Paese (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/member_states_oss_contact_details.pdf)
- reso disponibili le aliquote Iva europee (ordinarie, ridotte e super-ridotte) di tutti gli Stati membri di consumo, vigenti e aggiornate, suddivise per categorie di beni, consultabili in un data base (Taxes in europe database v3, https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html).
National Vat rules
Con l’obiettivo di orientare gli operatori economici nella conoscenza dei maggiori aspetti normativi Iva vigenti nei singoli Paesi comunitari la Commissione europea, in seguito all’avvento del Mini One Stop Shop, ha raccolto in un sito internet (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/content/vat-tbe-services_en) le informazioni relative agli adempimenti tributari domestici.
In particolare si segnala la sezione denominata National Vat Rules contente le informazioni sui specifici settori, utili anche per la gestione dei nuovi regimi speciali Iva Oss ed iOss (invoicing, exemptions, deferment and cash accounting scheme, general rule, penalties for non compliance, incomplete and incorrect Vat returns, etc.).
La documentazione da conservare
L’operatore economico che si avvale dei nuovi regimi speciali deve conservare, anche ai fini del controllo, la documentazione a supporto delle cessioni/prestazioni effettuate relative allo sportello unico (regolamento Ue n. 282/2011, articolo 63-quater) contenente determinate informazioni (vedi Tabella sottostante). I documenti dovranno essere conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla fine dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo continui ad avvalersi del regime.
Il soggetto passivo dovrà, su richiesta dello Stato membro di identificazione o del Paese di consumo, trasmettere tempestivamente agli stessi detta documentazione per via elettronica.
L’inosservanza a detto invito potrebbe comportare l'esclusione dal regime speciale.
Crediti irrecuperabili
Nell’ambito dell’e-commerce accade di frequente che il cliente non corrisponda quanto dovuto al fornitore che, di conseguenza, dovrebbe ridurre la base imponibile. Nel caso di opzione per lo sportello unico la variazione in diminuzione deve avvenire in una dichiarazione successiva.
E’ necessario ricordare che, in tale circostanza, lo Stato membro di consumo mantiene la facoltà di verificare la liceità della modifica in base alla propria disciplina domestica.
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