REGIONE VENETO ORDINANZA ANTI COVIS DEL 13.4.2020
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/04/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 13/04/2020
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO n. 40 del 13 aprile 2020 in vigore dal 14
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Ulteriori disposizioni in vigore dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge.
Principali disposizioni
c. negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;
d. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve
essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
e. è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
f. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all'aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa;
g. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l'assistenza al parto da parte del genitore;
h. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera c);
.....omissis.....
k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;
l. è ammessa l'attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;
m. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al
d.lgs. 81/08;
n. nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori,
l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento;
in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo
idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;
o. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k);
p. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una
temperatura superiore a 37,5 gradi;
q. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;
r. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;
s. sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;
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