Regno Unito Scheda paese e convenzione con l'Italia
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 29/11/2024
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/11/2024
I residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto mentre i non residenti sono tassati sul reddito prodotto nel Regno Unito
La HM Revenue & Customs (HMRC) è l'autorità fiscale del Regno Unito. Si occupa, tra l’altro, di imposte, dazi doganali, accise e della vigilanza in materia di antiriciclaggio. Tra i suoi obiettivi strategici rientrano la riscossione delle imposte e la semplificazione degli adempimenti. L’Agenzia delle Entrate britannica è stata una delle prime agenzie ad aver introdotto le tecniche della scienza comportamentale in ambito tributario, applicando la cosiddetta nudge theory alla riscossione delle imposte.
Il 30 ottobre 2024, il Chancellor of the Exchequer (Ministro delle Finanze) ha presentato il Budget Report – October 2024 alla House of Commons, che ne ha approvato i contenuti.
Gli obiettivi della legge concernono principalmente una spending review per favorire lo sviluppo di servizi pubblici e incentivare investimenti in trasporti e in ricerca e sviluppo, attraverso una spesa di oltre £100 miliardi durante i prossimi 5 anni per sostenere la crescita economica di lungo periodo. Con il Budget Report, il Governo intende, inoltre, avviare la finanza pubblica verso un percorso di sostenibilità mediante una riforma del fiscal framework, introducendo nuove regole tributarie per garantire stabilità, credibilità e trasparenza.
In programma anche importanti decisioni su imposte, welfare e spesa pubblica, regolando gli investimenti finalizzati a ridurre il debito. In particolare, l’Autumn Budget 2024 introduce la creazione di una politica fiscale orientata a garantire condizioni di stabilità e prevedibilità del gettito erariale, rafforzando la trasparenza tra Erario e contribuente. Sono previste diverse iniziative, tra cui una revisione biennale della spending review per accrescere la credibilità delle politiche fiscali e la pubblicazione annuale di un report sui debiti contratti dal Governo e rappresentati nel bilancio pubblico (garanzie finanziarie, accantonamenti, contratti di assicurazione). L’Hmrc, invece, organizzerà annualmente un evento per informare persone fisiche e giuridiche sui futuri cambiamenti in materia fiscale.
Tassazione delle persone fisiche
I contribuenti residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto; mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito prodotto nel Regno Unito.
Dal 2013, un soggetto passivo è qualificato fiscalmente residente nel Regno Unito in base ad una serie di test che compongono lo Statutory residence test (Srt).
In generale, un individuo è residente se, per un periodo d’imposta, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- trascorre almeno 183 giorni in un anno fiscale nel Regno Unito
- la sola casa che ha si trova nel Regno Unito per almeno 91 giorni in un anno fiscale e vi soggiorna per almeno 30 giorni nel periodo d’imposta (oppure ha una casa all’estero ma vi ha soggiornato meno di 30 giorni in un periodo d’imposta)
- lavora a tempo pieno nel Regno Unito per 365 giorni in un anno con contratto che prevede almeno 35 ore lavorative settimanali
Un individuo non è residente invece se, per un periodo d’imposta, ricorre almeno una delle condizioni previste nell’Automatic overseas test. Se non si verifica nessuna delle condizioni previste nei test precedenti, si ricorre al Ties test o “Test dei legami” che prende in considerazione la permanenza nel territorio dello Stato per motivi legati alla presenza di familiari oppure per motivi di lavoro.
I soggetti passivi residenti sono tassati sul totale dei redditi percepiti secondo un sistema progressivo e possono beneficiare di deduzioni, quali contributi erogati a favore di specifici enti caritatevoli con sede nel Regno Unito, e di una indennità di natura personale riconosciuta dall’ordinamento che, per il periodo d’imposta 2024/2025, è pari a una esenzione da imposta per il reddito imponibile sino a £ 12.570. Tuttavia, tale esenzione è prevista sino alla percezione di un reddito imponibile pari a £ 100.000 ed è, quindi, disposta la riduzione dell’esenzione, se il reddito imponibile è maggiore di £ 100.000. In particolare, l’agevolazione si riduce di £ 1 ogni £ 2 che superano il plafond di £ 100.000, sino ad annullarsi interamente al raggiungimento dell’imponibile pari a £ 123.140 (£12.570 x 2 = £ 25.140). Tuttavia, l’ordinamento garantisce delle agevolazioni di natura personale per i contribuenti nati prima del 6 aprile 1948.
L'imponibile è determinato cumulando tutti i redditi percepiti. Per il periodo di imposta in corso, decorrente dal 6 aprile 2024 al 5 aprile 2025, il sistema impositivo progressivo prevede i seguenti scaglioni di reddito a cui corrispondono le seguenti aliquote:
Inghilterra, Irlanda del Nord e Galles | ||
Imponibile | Aliquota | |
Fino a £12.570 | “Personal Allowance” | 0% |
£12.571 a £ 50.270 | “Basic Rate” | 20% |
£50.271- £125.140 | “Higher Rate” | 40% |
Oltre £125.140 | “Additional Rate” | 45% |
Scozia | ||
Imponibile | Aliquota | |
Fino a £ 12.570 | Personal Allowance | 0% |
£ 12.571 - £ 14.876 | Starter Rate | 19% |
£ 14.877 - £ 26.561 | Scottish Basic Rate | 20% |
£ 26.562 - £ 43.662 | Intermediate Rate | 21% |
£ 43.663 - £ 75.000 | Higher Rate | 42% |
£ 75.001 - £ 125.140 | Advanced Rate | 45% |
Oltre £125.140 | Top Rate | 48% |
I capital gains sono tassati separatamente con la Capital gains tax che prevede l’esenzione da imposta per le plusvalenze fino a 3mila sterline dal 6 aprile 2024 e l’applicazione di una aliquota. L’Autumn Budget 2024 ha incrementato gradualmente l’aliquota per i capital gain fino a 37.700 sterline dal 10% al 14% dal 6 aprile 2025 e dal 14% al 18% dal 6 aprile 2026, mentre per i capital gain superiori a 37.700 sterline l’aliquota è maggiorata dal 20% al 24%.
I dividendi originati nel Regno Unito sono tassati progressivamente (vedi tabella seguente).
Dividendi | Ritenuta | |
Fino a £ 12.570 | Personal Allowance | 0% |
£ 12.571 a £ 50.270 | Basic Rate | 8,75% |
£ 50.271- £125.140 | Higher Rate | 33,75% |
Oltre £ 125.140 | Additional Rate | 39,35% |
Gli interessi e le royalties, percepiti da soggetti passivi residenti e non residenti, sono sottoposti alla ritenuta del 20%. È tuttavia prevista l’applicazione di aliquote più favorevoli, se lo Stato di residenza fiscale del percettore non residente ha siglato una convenzione contro le doppie imposizioni con il Regno Unito.
Tassazione delle persone giuridiche
Una persona giuridica è considerata residente se è costituita nel Regno Unito, ovvero se ha la sede principale del management nel Regno Unito. Le società residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti e beneficiano di crediti d’imposta per le eventuali imposte assolte all’estero. Viceversa, i soggetti passivi non residenti e presenti con una stabile organizzazione sono tassati sul reddito realizzato nel territorio dello Stato e sono assoggettati alla Corporation tax per gli utili di periodo ivi maturati a fronte dello svolgimento di un’attività commerciale. Qualsiasi altra forma di reddito, invece, è assoggetta alla UK income tax con una aliquota pari a 20%.
Attualmente, l’aliquota ordinaria della Corporation tax è pari al 25%, se la società realizza un profitto maggiore di 250mila sterline, mentre una aliquota agevolata del 19% è prevista a favore di società che realizzano un profitto inferiore a 50.000 sterline. Per le società con profitti tra 50.000 e 250.000 sterline, col sistema del Marginal relief è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate britannica un’aliquota ridotta.
L'imponibile è determinato dal risultato di esercizio, rettificato in applicazione delle norme che regolano la disciplina fiscale e contabile. In genere, i costi connessi all'attività produttiva sono deducibili ai fini fiscali, purché debitamente documentati, come anche altre particolari spese, quali le donazioni a favore di enti caritatevoli. L’ordinamento riconosce dei crediti e delle specifiche agevolazioni a favore delle imprese, segnatamente crediti per ricerca e sviluppo e il regime agevolato del Patent box che prevede l’applicazione di una aliquota del 10% sulla quota di imponibile collegata allo sfruttamento di brevetti.
La perdita fiscale di periodo può essere riportata in avanti senza limiti temporali, mentre l’ordinamento dispone che il riporto all’indietro è previsto solo per un anno. Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2017, le perdite pregresse possono essere utilizzate in compensazione del reddito imponibile di periodo sino a concorrenza del 50% del reddito imponibile di periodo. I capital gain concorrono alla formazione dell’imponibile di periodo e i dividendi non subiscono alcuna ritenuta, mentre i redditi derivanti da interessi attivi e royalties sono assoggettati a una ritenuta del 20%. Tuttavia, se il percettore non è residente nel Regno Unito, possono essere applicate aliquote più favorevoli, se pattuite nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra lo Stato di residenza fiscale del percettore non residente e il Regno Unito.
L'imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel Regno Unito nel 1973. Il soggetto passivo è qualunque persona fisica e giuridica, residente nel territorio dello Stato, che esercita una attività commerciale e l’obbligo di registrazione ai fini Iva ricorre quando il volume di affari supera la soglia di 85mila sterline nei precedenti 12 mesi, ovvero prevede di superare tale soglia nei successivi 30 giorni; mentre la registrazione è volontaria, se non si supera il citato plafond. Viceversa, la registrazione non è obbligatoria per i soggetti passivi non residenti.
L’imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato e le importazioni. L’aliquota ordinaria è del 20% ed è prevista l’applicazione di una aliquota agevolata ridotta del 5% in specifici casi, come la somministrazione di energia e carburante per uso domestico e la cessione di specifici prodotti sanitari. L’ordinamento prevede che determinate operazioni siano assoggettate ad aliquota zero, come le cessioni di beni destinati alle esportazioni e le prestazioni di servizi fuori dal territorio nazionale, libri, riviste, farmaci prescritti dal medico, servizi di trasporto e abiti e scarpe per bambini. Inoltre, altre operazioni sono considerate esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quali servizi finanziari, assicurativi, postali, sanitari, formativi, nonché attività di gioco e scommesse.
L’imposta proporzionale grava sul consumatore finale mediante un sistema di detrazione e rivalsa. Il soggetto passivo detrae l’imposta pagata sugli acquisti nell’esercizio di impresa dall’imposta addebitata a titolo di rivalsa in capo al consumatore finale. Il versamento all’Erario dell’imposta da parte del soggetto passivo è dovuto se l’Iva a debito sulle vendite è maggiore dell’Iva a credito sugli acquisti, mentre il soggetto passivo vanta un credito verso l’erario se l’Iva a credito sugli acquisti è maggiore dell’Iva a debito sulle vendite.
È altresì previsto il sistema di fatturazione elettronica, ma non è obbligatorio.
L’onere dichiarativo deve essere assolto trimestralmente e, per una maggiore facilità di verifica, è l’Amministrazione finanziaria che, all’atto di registrazione, comunica i mesi in cui occorre inviare il modello di dichiarazione Iva. In particolare, la trasmissione e il pagamento devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e i periodi d’imposta sono definiti come segue:
- marzo, giugno, settembre e dicembre
- febbraio, maggio, agosto e novembre
- gennaio, aprile, luglio ed ottobre.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo di imposta per le persone fisiche decorre dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo. La maggior parte degli imponibili deriva da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte (cioè, salari e risparmi) e, pertanto, il percettore non ha nessun ulteriore obbligo dichiarativo nei confronti dell’Erario, in quanto l’onere impositivo è assolto dal sostituto di imposta che applica la ritenuta.
I contribuenti con altri redditi, invece, devono assolvere all’onere di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi e del relativo pagamento dell’imposta entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, se la trasmissione avviene telematicamente, mentre la scadenza è il 31 ottobre, se si presenta il modello cartaceo.
La trasmissione della dichiarazione deve avvenire telematicamente e sono rare le circostanze in cui la presentazione è ammessa con modello cartaceo.
L’ordinamento prevede anche il pagamento di due acconti se i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte non superano almeno l’80% dell’imponibile totale del soggetto passivo e i versamenti devono avvenire entro il 31 gennaio del periodo d’imposta in corso e il 31 luglio dell’anno successivo a quello cui il periodo d’imposta si riferisce. L’eventuale saldo del debito impositivo deve essere versato entro il termine di presentazione del modello.
Il periodo di imposta delle persone giuridiche decorre dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata telematicamente, corredata dal bilancio in formato iXBRL ed elaborata secondo il principio di autodeterminazione, entro 12 mesi dal termine del periodo di imposta di riferimento, e il pagamento del debito erariale deve avvenire entro 9 mesi e un giorno decorrenti dalla chiusura dell’esercizio.
In genere, l’esercizio sociale coincide con il periodo di imposta. Tuttavia, è possibile che l’esercizio sociale di una società non coincida con il periodo di imposta e, in tal caso, sarà necessario ripartire tra due periodi d’imposta gli utili di esercizio su cui determinare la base imponibile per calcolare il debito erariale. Ad esempio, se l’esercizio sociale inizia il 1° luglio 2024 e termina il 30 giugno 2025:
- i primi nove mesi (274 giorni) saranno di competenza del periodo di imposta 2024/2025 e la società dovrà determinare e versare l’imposta sui 274/365 del reddito imponibile con l’aliquota prevista per il periodo di imposta 2024/2025
- i restanti tre mesi (91 giorni) saranno di competenza del periodo di imposta 2025/2026 e la società dovrà determinare e versare l’imposta sui 91/365 del reddito imponibile con l’aliquota prevista per il periodo di imposta 2025/2026.
Per le persone giuridiche non ivi fiscalmente residenti che devono corrispondere l’imposta su plusvalenze maturate per la cessione di beni immobiliari stabiliti sul territorio del Regno Unito, il periodo contabile è considerato essere di un solo giorno e sono applicate delle norme speciali che regolano la presentazione della dichiarazione e il pagamento della relativa imposta prevista per la specifica fattispecie in esame.
Inoltre, le società che registrano utili maggiori di £ 1,5 milioni sono qualificate come “grandi contribuenti” e hanno l’onere di corrispondere acconti trimestrali elaborati con il metodo previsionale e il primo versamento deve avvenire nel settimo mese del periodo di imposta in corso. Le società con un reddito maggiore di £ 20 milioni sono qualificate come “grandissimi contribuenti” e devono versare quattro acconti rispettivamente il terzo, sesto, nono e dodicesimo mese del periodo di imposta in corso.
Con particolare riferimento ai gruppi di imprese, l’ordinamento dispone che ogni entità giuridica deve provvedere a inoltrare autonomamente la propria dichiarazione dei redditi e ammette la possibilità di beneficiare della compensazione di imponibili di una società con le perdite fiscali di altra società del gruppo mediante uno specifico sistema di cessione fra le medesime, che può ricorrere solo in presenza di specifici requisiti di controllo partecipativo infragruppo (cioè la partecipazione pari almeno al 75% di una società nell’altra società del gruppo oppure il controllo partecipativo della società capogruppo pari almeno al 75% nelle due società che attivano fra di loro il sistema di cessione di perdite fiscali infragruppo con la finalità di compensare il reddito imponibile della cessionaria).
Inoltre, le società che annualmente registrano un fatturato superiore a £ 200 milioni o hanno delle attività patrimoniali maggiori di £ 2 miliardi, hanno l’obbligo di comunicare all’Hmrc l’identità del Senior Accounting Officer il quale deve certificare ogni anno che i sistemi di gestionali della contabilità sono funzionali per elaborare una adeguata reportistica fiscale. Viceversa, l’ordinamento domestico prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa al dirigente preposto e alla società in carenza di un sistema adeguato. Infine, i grandi gruppi che devono redigere il Country-by-Country reporting hanno anche l’onere di pubblicare sul sito l’esposizione della propria pianificazione strategica nel Regno Unito.
Relazioni internazionali
Il Regno Unito ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni con numerosi Stati, tra cui il nostro. La Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (firmata il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge n. 329 del 5 novembre 1990) è entrata in vigore il 31 dicembre 1990.
Capitale: Londra
Lingua ufficiale: inglese
Moneta: sterlina inglese (GBP)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Fonti informative utilizzate
HM Treasury
HM Government
HM Revenue and Custom
aggiornamento: novembre 2024
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