regolarizzazione dell’omessa successione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/10/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/10/2021


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Doppio passaggio per la riliquidazione dell’imposta determinata dall’ufficio a seguito di un accertamento fondato su elementi che non tenevano conto di dati sconosciuti al Fisco


 Risposta n. 664 del 6 ottobre 2021

Alla dichiarazione di successione non completa per il padre cui fa seguito un’omessa dichiarazione per la morte della madre, da cui scaturisce un accertamento d’ufficio, è possibile porre rimedio e sanare le attribuzioni dei beni secondo le indicazioni testamentarie, rispettivamente, con una integrativa/sostitutiva e una dichiarazione che tiene conto dei nuovi cespiti rispetto all’accertamento.

L’Agenzia delle entrate chiarisce la complessa situazione che ha origine dalla mancata presentazione di una dichiarazione di successione, relativa alla morte della madre dell’istante, a cui sono seguiti l’accertamento dell'attivo ereditario e la liquidazione delle imposte dovute da parte dell’ufficio dell’Agenzia. Gli eredi hanno provveduto alla relativa definizione versando gli importi dovuti, con richiesta di rateizzazione, concludendo così il rapporto con il Fisco in relazione a tale accertamento.

L’istante, al riguardo, fa presente che l’amministrazione finanziaria, nel determinare la pretesa tributaria, non ha tenuto conto, perché ad essa sconosciuti, di alcuni documenti relativi alla successione, come le consistenze residue dei depositi bancari e titoli intestati alla mamma e ha determinato l’imposta in via presuntiva.

Per rimediare l’istante intende presentare una nuova dichiarazione producendo i documenti idonei affinché gli istituti di credito possano verificare l'indicazione di quanto da loro detenuto e parte dell'eredità, per procedere alle relative operazioni e scritturazioni in favore degli eredi.

Essendo presente nella successione anche una società semplice, il contribuente fa presente che, anche in questo caso, non potendo l’ufficio verificare i patti sociali della compagine, non ha potuto constatare l'esistenza in essi della “clausola di consolidazione” in base alla quale, per il precedente decesso del padre, a prescindere dalle volontà testamentarie di quest’ultimo, la partecipazione della madre, al momento della sua morte, risultava maggiore rispetto a quella presa in considerazione nell'avviso di accertamento.

Al fine di perfezionare, come disposto dalla norma di riferimento, l'atto notarile per mezzo del quale formalizzare l'attuale ripartizione del capitale sociale secondo quanto stabilito dai patti sociali, e la conseguente pubblicità presso il competente registro delle imprese, l’istante intende presentare al notaio rogante idonea documentazione che consenta di aggiornare la situazione, ossia, in breve, occorrono la dichiarazione della successione o l’accertamento d'ufficio per poter compiere gli atti relativi ai trasferimenti per causa di morte.

Le complicazioni non finiscono qui, infatti, la de cuius, a differenza di quanto stabilito in linea legittima per legge, ha disposto, tramite testamento, una diversa suddivisione delle proprietà degli immobili. Di conseguenza, è necessario precisare le esatte destinazioni dei beni in questione per poter procedere alle relative volture catastali e alla trascrizione presso i pubblici registri immobiliari di tale attribuzione successoria, al momento non ancora effettuata d'ufficio.

L’istante chiede, dunque, come rimediare alle situazioni su descritte e, in particolare, se debba procedere con una richiesta di riesame dell'atto di accertamento in autotutela oppure se sia tenuto a presentare una dichiarazione di successione sostitutiva.

Il Tus, che stabilisce modalità e termini di presentazione della dichiarazione di successione, prevede, tra l’altro, ricorda l’Agenzia, che se dopo la presentazione della dichiarazione si verificano eventi che modificano la devoluzione dell’eredità o del legato oppure comportano il pagamento di un’imposta superiore, gli obbligati, anche se per effetto di tale fatto, devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (articolo 28, comma 6, Tus).
L’imposta di successione è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione ed è nuovamente liquidata in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa.

La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva deve essere eseguita se interviene un fatto nuovo, è successiva, quindi, alla dichiarazione originaria, ed è utilizzabile anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, non inseriti precedentemente nell'asse ereditario.
Diversamente, la dichiarazione di successione modificativa consente di rettificare i dati anagrafici degli eredi, le quote ereditarie, i dati catastali degli immobili e i dati relativi a liquidità. In tal caso, in breve, non sono possibili revisioni riguardanti mutamenti derivanti dalla devoluzione dell'eredità.

La Corte di cassazione a sezioni unite ha tra l’altro chiarito che in caso di eventi che modificano la devoluzione ereditaria o del legato o l’applicazione di un’imposta superiore, gli obbligati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa della precedente (sentenza n. 31729/2018).

Nel caso in esame, gli eredi hanno omesso nei termini la presentazione della dichiarazione di successione e l’ufficio ha provveduto “all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1".

Descritta la vicenda l’Agenzia detta le istruzioni per regolarizzare la posizione dell’istante.

Per quanto riguarda la successione del padre, regolarmente presentata, il contribuente dovrà presentare un'altra dichiarazione, utilizzando il modello 4 (come previsto per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per modificare o sostituire dichiarazioni già presentate con tale modello) per sostituire/integrare la precedente, tenendo conto delle disposizioni testamentarie del genitore e delle altre circostanze descritte nell’interpello. Nelle successioni testamentarie, infatti, l’imposta è calcolata in base alle disposizioni del testamento.

La sostitutiva/integrativa per il padre comporta un mutamento dell'attivo ereditario della de cuius, sua moglie, oggetto dell’accertamento d’ufficio.

A cascata, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di successione della madre tenendo conto anche degli ulteriori cespiti devoluti a suo favore e risultanti dalla dichiarazione di successione sostitutiva/integrativa del marito/padre, che l'istante avrà già provveduto a presentare.
Anche in questo caso dovrà tenere conto delle volontà testamentarie della signora, mentre per i beni non compresi nel testamento si dovrà fare riferimento alle disposizioni civilistiche che regolano la successione legittima.

Per quanto riguarda la voltura catastale, alla luce della particolare situazione conseguente ai lasciti immobiliari avvenuti secondo la ripartizione voluta dalla defunta, l’Agenzia ritiene che anche la presentazione della dichiarazione di successione di quest’ultima dovrà essere presentata utilizzando il modello 4. In tal caso, la presentazione della domanda di volture catastali e il pagamento dei relativi tributi dovrà avvenire seguendo le modalità ordinarie ossia entro trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione.

L’ufficio, da parte sua, al momento della riliquidazione dell’imposta di successione provvederà a computare dall'imposta dovuta l'importo già versato dall'istante in seguito all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia.

Per completezza, la risposta ricorda che sono obbligati a presentare la dichiarazione gli eredi, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari, e coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente.

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