Regolarizzazione omessi o carenti pagamenti di rate
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/02/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/02/2023
La disciplina riguarda le somme dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, scadute alla data del 1° gennaio 2023
La procedura agevolativa richiede il versamento integrale della sola imposta, senza sanzioni e interessi, e si perfeziona pagando l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 ovvero in un massimo di venti rate trimestrali di pari ammontare, con la prima da corrispondere entro quello stesso termine. Per accedere alla regolarizzazione, la cartella di pagamento o l’atto di intimazione non devono essere stati notificati prima che sia versato il quantum per la definizione ovvero, in caso di pagamento dilazionato, la prima rata (articolo 1, commi 219-221, legge 197/2022 - circolare 2/2023, paragrafo 7).
Cosa si può regolarizzare
La disposizione, nel cui perimetro applicativo rientrano esclusivamente i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, consente di sanare gli omessi o carenti versamenti da effettuare per l’adesione ad alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Più precisamente, è possibile regolarizzare:
- le rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione (articolo 17-bis, comma 6, Dlgs 546/1992). Deve trattarsi di rate scadute al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023), cioè per le quali, a quella data, è decorso il termine ordinario di pagamento, e sempre che ancora non siano stati notificati la cartella di pagamento o l’atto di intimazione
- gli importi, anche rateali, relativi a conciliazioni (articoli 48 e 48-bis, Dlgs 546/1992, rispettivamente fuori udienza e in udienza), scaduti al 1° gennaio 2023, cioè per i quali, a quella data, è decorso il termine ordinario di pagamento, e a condizione che ancora non siano stati notificati la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.
Ovviamente, in entrambi i casi, la regolarizzazione è esperibile anche quando, al 1° gennaio 2023, non solo è scaduto il termine ordinario di pagamento, ma è intervenuta pure una causa di decadenza dalla dilazione (articolo 15-ter, Dpr 602/1973), come il mancato assolvimento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine fissato per quella successiva.
Inoltre, la circolare 2/2023 ha precisato che, per accedere alla definizione agevolata, la cartella di pagamento o l’atto di intimazione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della regolarizzazione ovvero, in caso di dilazione, del pagamento della prima rata. Ciò perché la norma, per questa condizione (ossia, l’assenza di notifica della cartella di pagamento o dell’atto di intimazione), non fa esplicito riferimento alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Come si perfeziona la definizione
Per regolarizzare gli omessi/carenti versamenti di rate dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, occorre effettuare il versamento integrale della sola imposta, senza corrispondere sanzioni e interessi.
In particolare, il perfezionamento della definizione è subordinato al pagamento dell’intero ammontare, a prescindere dalla modalità temporale prescelta, vale a dire sia se si provvede in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 sia se si opta per il frazionamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali deve essere assolta entro lo stesso termine del prossimo 31 marzo; in questa seconda ipotesi, i successivi appuntamenti in cassa sono fissati per il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Chi adotta il pagamento dilazionato, dalla seconda rata in poi, deve calcolare e aggiungere gli interessi legali a partire dal giorno successivo al termine per il versamento della prima quota, cioè dal 1° aprile 2023; a tal proposito, ricordiamo che, dal 1° gennaio 2023, il saggio legale è stato innalzato al 5% annuo (articolo 1, Dm 13 dicembre 2022).
Non è possibile procedere al versamento del quantum dovuto per la regolarizzazione avvalendosi dell’istituto della compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), vale a dire che non è ammesso utilizzare eventuali crediti fiscali o contributivi vantati dal contribuente per ridurre o azzerare gli importi da pagare per la definizione.
In caso di mancato perfezionamento
Se la procedura non va a buon fine per il mancato rispetto delle condizioni dettate dalla norma, non si producono gli effetti della definizione, cioè non si beneficia dello sconto su sanzioni e interessi, e l’Agenzia delle entrate iscrive a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, irrogando anche la sanzione amministrativa del 30%, ordinariamente prevista per i ritardati od omessi versamenti tributari (articolo 13, Dlgs 471/1997), che andrà applicata sulla sola imposta residua.
La relativa cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento, integrale o parziale, delle somme dovute per la regolarizzazione.
Infine, nell’ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali – ha specificato la circolare 2/2023 – non si applicano le previsioni contenute nell’articolo 15-ter, Dpr 602/1973, ossia la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e le regole in materia di lieve inadempimento, secondo le quali non c’è decadenza per insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3% e, comunque, a 10mila euro né per versamento della prima rata con ritardo non superiore a sette giorni. Ciò, perché nella disciplina della regolarizzazione non c’è rinvio a quelle disposizioni.
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