Resta l’obbligo di registrazione delle fatture

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/10/2018

Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/10/2018


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Dalle contraddizioni del decreto dignità a quello sulla pace fiscale


Il decreto dignità prevedeva un esonero di registrazione ora col decreto pace fiscale:

  • Viene unificato il termine di registrazione delle fatture emesse, sia immediate che differite al giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per l’applicazione dell’iva. Per le triangolazioni (consegna al terzo acquirente a cura del primo cedente) la nuova norma fissa il termine di registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la fattura è stata emessa, e cioè entro il mese dopo la consegna.

L’articolo 13 del Dl 119 modifica l’articolo 25 del Dpr 633/72, eliminando l’obbligo di indicare il numero progressivo attributo in sede di registrazione delle fatture di acquisto.

Resta da capire a chi sia rivolto l’esonero dalla registrazione introdotto con il decreto dignità.

L'art. 17, c. 2 del decreto legge sulla pace fiscale cambia però le regola dal 1.1.2020 per gli esercenti arti e professioni e le imprese minori. Per questi soggetti verrà meno l’obbligo della registrazione delle fatture emesse e ricevute, ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della registrazione Iva (in pratica quasi tutti).

In ogni caso, le modifiche introdotte dal decreto sulla pace fiscale di fatto semntiscono l'esonero di registrazione previsto dal DL. dignità.

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