RESTRIZIONI ALL'INTERMITTENTE E LAVORO ACCESSORIO SEMPRE PIU' FLESSIBILE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 10/07/2013
Autore: Bonati Gabriele Fonte: Guida al Lavoro nr. 29 del 10/07/2013 pag. 17
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D.L. 76 (28-06-2013) - Occupazione e rivio IVA
Il recente d.l. 76/2013 ha innovato la disciplina delle due forme di lavoro atipico.
Dal 28 giugno 2013 il lavoratore a chiamata potrà svolgere non più di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.
La sanzione per la mancata comunicazione preventiva di utilizzo della prestazione di lavoro intermittente non verrà applicata se gli adempimenti contributivi precedentemente assolti evidenzieranno la volontà di non occultare la predetta prestazione.
Nella definizione legale di lavoro accessorio viene soppresso il riferimento all'attività di natura meramente occasionale.
La sanzione per la mancata comunicazione preventiva di utilizzo della prestazione di lavoro intermittente non verrà applicata se gli adempimenti contributivi precedentemente assolti evidenzieranno la volontà di non occultare la predetta prestazione.
Nella definizione legale di lavoro accessorio viene soppresso il riferimento all'attività di natura meramente occasionale.
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