RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE DATA DI EFFICACIA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/10/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/10/2019


Classificazione:

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Agenzia del territorio circolare 11/2005


In linea generale, si evidenzia che l’attività di riesame dell’accertamento catastale posta in essere dagli Uffici dell’Agenzia può assumere le seguenti connotazioni:

  1. riesame d’ufficio o su segnalazione del contribuente, finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale;
  2. riesame effettuato a seguito di apposita istanza del contribuente con cui lo stesso sottopone all’Amministrazione fatti, circostanze o elementi nuovi, non presenti – e, quindi, non valutabili – al momento dell’originario accertamento.

Sulla inquadrabilità o meno delle descritte attività di riesame nell’ambito dell’esercizio della potestà di autotutela, la scrivente, in considerazione della delicatezza della questione, nonché della ricaduta sul piano fiscale, ha ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Il predetto Organo Legale, con nota prot. 67615 del 14/5/2005, sentito il Comitato Consultivo, dopo aver osservato che può ravvisarsi esercizio del potere di autotutela nell’ipotesi descritta sub 1), laddove, pertanto, l’annullamento dell’accertamento in autotutela “...non può che avere effetto ex tunc e cioè retroattivo”, vale a dire dalla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato e, per tale motivo, successivamente rettificato.

Lo stesso Organo Legale ha, poi, osservato come nell’ambito della regola generale dell’autotutela nel settore catastale – così come sinteticamente descritta sub 1) - potrebbe collocarsi anche la fattispecie rappresentata dalla “...revisione di accatastamento, a seguito di sentenza resa dai giudici tributari...” ed avente ad oggetto il classamento di immobili similari, ovviamente a condizione che non sussista “...un diverso giudicato sostanziale specificatamente riferito al soggetto interessato...”. Al riguardo è stato, infatti, osservato che, nello specifico caso, non si è in presenza di una vera e propria estensione del giudicato - peraltro non consentita essendo coinvolti soggetti estranei al giudizio (cfr. art. 2909 c.c.) - perché “...il giudicato stesso costituisce motivazione dell’istanza di autotutela.” L’inquadrabilità di tale particolare fattispecie nell’ambito dell’autotutela appare, peraltro, subordinata alla circostanza che il giudicato posto a fondamento dell’istanza di parte consenta effettivamente di evidenziare, in via comparativa, un eventuale errore commesso in sede di classamento dell’immobile oggetto dell’istanza di autotutela medesima.

L’Avvocatura Generale dello Stato, invece, ha escluso “...dall’ambito concettuale dell’autotutela tutte le fattispecie riconducibili all’intervento di nuovi elementi afferenti la partita catastale (rectius: classamento) che possono giustificare una revisione in relazione al mutamento degli stessi elementi rilevanti.”.

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