REVERSE CHARGE IMPIANTO ANTINCENDIO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/03/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 03/03/2023


Classificazione:

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Istallazione e manutenzione di impianti antincendio


RISOLUZIONE N. 245/2008

Per quanto riguarda i quesiti relativi alle prestazioni di istallazione e manutenzione di impianti antincendio, ad avviso della scrivente occorre distinguere a seconda che gli interventi interessino un immobile ovvero altra tipologia di beni.

Nel primo caso, ove ricorrono gli altri requisiti previsti dall'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72, torna applicabile il regime del "reverse charge". In questo caso, infatti, l'attività può essere correttamente inquadrata nella voce 45.31.0 della Tabella
ATECOFIN 2004, corrispondente alla voce 43.22.03 della Tabella ATECO 2007.

Diversamente, ove i servizi in discorso siano realizzati su beni diversi dagli immobili (es. imbarcazioni, piattaforme galleggianti), l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata in base alle ordinarie regole di fatturazione, atteso che l'attività non è
riconducibile al settore edile.
 

Per quanto concerne, infine, lo specifico quesito relativo alla manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere, la scrivente ritiene che i relativi subappalti debbano essere assoggettati al regime del "reverse charge" solo nell'ipotesi in cui i
materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell'intero impianto.

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