Revisioni catastali, ricorsi a due corsie

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/04/2016

Autore: Lovecchio Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/04/2016 pag. 35


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Per la Cassazione a Sezioni unite l’impugnazione degli atti deliberativi viene esaminata dal giudice amministrativo Rimangono alle commissioni tributarie le controversie relative ai singoli classamen

La cognizione sulle liti in materia di atti amministrativi relativi alla revisione delle micro zone catastali, in base all’articolo 1, comma 335, della legge 311/04, spetta al giudice amministrativo e non al giudice tributario. Con la sentenza n. 7665, depositata ieri, le Sezioni unite della Corte di cassazione fanno dunque chiarezza, rettificando una singolare pronuncia che era arrivata dal Consiglio di Stato. Rimane, invece, nella cognizione dei giudici tributari l’impugnazione del singolo classamento che ha rappresentato l’occasione per l’avvio della contestazione dell’iter amministrativo.
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