Revisori Obblighi formativi per rendicontazione e attestazione di sostenibilità.

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/11/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 14/11/2024


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Circolare del MEF n. 37 del 12.11.2024, obbligo formativo sale a 25 ore


CIRCOLARE N. 37 del 12 novembre 2024

Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, novellando il decreto n.39 del 2010, ha previsto la graduale estensione del perimetro delle aziende coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità, tale informativa è soggetta a un’attestazione esterna da parte del revisore legale o della società di revisione a tal fine incaricata.

In particolare, è stata prevista la figura del “revisore della sostenibilità”, ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Lo stesso decreto legislativo dispone, quindi, che il soggetto incaricato della revisione possa essere designato anche per lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, regolamentando i
requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale ulteriore attività di assurance e le relative modalità di abilitazione.

In deroga, al nuovo regime ordinario delineato per il tirocinio e l’esame di abilitazione dagli articoli 3 e 4 del novellato decreto legislativo n. 39 del 2010, viene previsto che i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010, come introdotto dall’articolo 9, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n.
125 del 2024.

l citato articolo 6, comma 1-bis, prevede, infatti, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della domanda di abilitazione e di trasmissione delle informazioni da parte dei revisori e delle società di revisione.

Nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti utili al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni transitorie.

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