Revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/11/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 13/11/2019


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Il D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012, disciplina i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale.


Il  D.M. 261/2012 individua fattispecie tassative in presenza delle quali è ammessa la cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale rispetto al termine di scadenza contrattuale.

Viene, in ogni caso, ribadito il principio in base al quale non costituiscono giusta causa di revoca le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o all’applicazione di procedure di revisione.

La risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale è ammessa nei casi tassativamente previsti dal D.M. n. 261/2012.

L'art. 5 in particolare recita:

Art. 5 Dimissioni dall'incarico di revisione legale

In vigore dal 07/03/2013

1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

  • a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società' assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
  • b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
  • c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
  • d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
  • e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attivita' di revisione legale, ancorche' non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
  • f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale;
  • g) la sopravvenuta inidoneita' a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
  • h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale possono, altresi', presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalita' dell'attivita' di revisione legale.

3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima societa' assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale.

4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilita' di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.


La presente scheda disponibile anche come allegato, sintetizza i casi e le fattispecie in cui è consentita, rispettivamente, la revoca dell'incarico da parte della società assoggettata a revisione legale, le dimissioni del revisore da un incarico di revisione legale e la risoluzione consensuale del predetto incarico, nonché i relativi obblighi di comunicazione verso il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione agli incarichi di revisione svolti su entità diverse da quelle di interesse pubblico.

 

Effetti e decorrenza delle dimissioni

Art. 6 DM. 261/2012 Presentazione ed effetti delle dimissioni

In vigore dal 07/03/2013

1. Il revisore legale o la società' di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società' assoggetta a revisione.

2. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinché' la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra societa' di revisione legale secondo le modalità' previste dal decreto attuativo.

3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

ALLEGATI:
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