RICHIESTA DI DOCUMENTI E SOSPENSIONE DEI TERMINI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/04/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/04/2020


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Rientra nella sospensione di cui all’articolo 62, comma 1, la risposta alla richiesta di documentazione pervenuta nell’ambito delle attività di controllo formale delle dichiarazioni


Circolare 8/2020 Risposta 1.20:

La sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti prevista dall'articolo 62, comma 1, del Decreto si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio.

In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.

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