Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/05/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 21/05/2020


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L'art. 124 del DL. Rilancio prevede per il 2020 l'esenzione IVA per mascherine e altri dispositivi Covid poi al 5%


Mascherine e altri dispositivi per l’emergenza Covid-19 diventano esenti Iva dal 19 maggio fino al 31 dicembre 2020 mentre dal 1° gennaio 2021 saranno soggetti a IVA con aliquota del 5%.

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al DPR. n. 633/72, (relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-ter.1.

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;".

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

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