RIDUZIONE CANONE AFFITTO COMUNICAZIONE VIA MAIL
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/04/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/04/2020
Si può fare mediante Pec o e-mail, senza bisogno di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia
Il contribuente che, a causa dell’emergenza sanitaria, riduce il canone di locazione al proprio inquilino, se sceglie di registrare la modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo del Registro (se dovuto) e delle imposte dirette (Irpef o cedolare secca), senza attendere la fine dello stato di pericolo, può farlo subito.
La comunicazione si effettua mediante Pec o e-mail, senza bisogno di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia. È il caso di un servizio essenziale garantito rappresentato in una faq online sul sito delle Entrate.
Alla richiesta di registrazione, da inviare tramite posta elettronica all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione modificata, il contribuente dovrà allegare:
- la scansione dell’accordo di riduzione
- il modello 69 debitamente compilato e sottoscritto
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000) di essere in possesso degli originali (e l’impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale), la copia del documento di identità del richiedente.
Lo stesso deve inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).
Verificata la correttezza della documentazione, l’ufficio effettuerà la registrazione e ne comunicherà gli estremi all’interessato, che avrà avuto cura di indicare i suoi riferimenti per essere contattato.
In ogni caso, ricorda l’Agenzia, non sussiste l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone ed è possibile procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19.
La registrazione di questa tipologia di contratti, analogamente agli altri adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, rientra nella sospensione prevista dall’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl “Cura Italia”. Pertanto, potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.
Sulle modalità di comunicazione vedi anche:ACCORDO DI RIDUZIONE VARIAZIONE CANONE DI AFFITTO LOCAZIONE ADEMPIMENTI
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