RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PUBBLICATO IL DECRETO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/01/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/01/2024


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Le nuove norme prevedono, tra l’altro, che le disposizioni sulla conciliazione fuori udienza si applichino, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti in Cassazione


 

Il decreto attuativo delle nuove regole previste dalla Delega fiscale (legge n. 111/2023) in tema di contenzioso tributario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 gennaio 2024 (Dlgs n. 220 /2023).

Le nuove norme, entrano in vigore dal 4 gennaio.

Tra le novità, ispirate a una maggiore digitalizzazione del processo, segnaliamo, poi, l’introduzione della discussione da remoto, anche se richiesta da una sola parte, e l’applicazione di sanzioni per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche, la possibilità di attivare la conciliazione giudiziale in Cassazione.

Testimonianza telematica

In particolare, il decreto va a incidere su diverse disposizioni contenute nel Dlgs n. 546/1992, quello che regola il processo tributario. Ad esempio, l’articolo 7, modifica la disciplina della testimonianza scritta, prevedendo che possa essere effettuata anche in via telematica la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito del dipartimento della Giustizia tributaria.

Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo trasmessogli dal testimone dopo averlo compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale. sottoscrizione: in tale modo, non è richiesta ulteriore autenticazione.

Procura telematica

All’articolo 12, invece, nuovo comma 7-bis, offre la possibilità di apporre la firma digitale all’incarico conferito al difensore. Quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità.

Nel nuovo comma 7-bis, il decreto ribadisce che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

Litisconsorzio allargato

Per garantire una maggiore effettività della tutela, il Dlgs in argomento, implementa il litisconsorzio nei casi di vizi della notificazione, eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato. Per far ciò, inserisce il comma 6-bis all’articolo 14, prevedendo che il ricorso deve essere sempre proposto a entrambi i soggetti.

Spese del giudizio

Il nuovo comma 2, aggiunto all’articolo 15, prevede che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione, ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Comunicazioni, notificazioni e depositi solo in via telematica

Tra i tanti interventi di modifica, all’articolo 16-bis, è stata aggiunta la previsione secondo cui è dovere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. Con lo stesso intervento, inoltre, è stato previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

Cancellati reclamo e mediazione tributaria

Il Dlgs n. 546/1992 ora si presenta con un articolo inedito, il 17-ter. Qui il legislatore, oltre a decretare che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico, ha stabilito che gli stessi siano sottoscritti con firma digitale, che la liquidazione delle spese del giudizio debba tenere, in ogni caso, conto della violazione dell’obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale e delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Lo stesso articolo prevede espressamente la nullità, per i provvedimenti del giudice tributario non sottoscritti con firma digitale e cancella il reclamo e la mediazione tributaria.

Ricorso esteso al rifiuto dell’autotutela
Intervenendo sull’articolo 21, poi, il decreto in commento stabilisce che, come per il rifiuto tacito di rimborso, il ricorso possa essere proposto, dopo il novantesimo giorno dalla domanda, anche in caso di diniego dell’autotutela.

Via prioritaria alle udienze a distanza

Due gli articoli ritoccati sul tema dal Dlgs n. 220/2023:

  • il 33, comma 1, nel quale ora si consente anche per una sola delle parti costituite di richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione
  • il nuovo articolo 34-bis, inserito in sostituzione dell’abrogato comma 4 dell’articolo 16, secondo il quale i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria possono partecipare da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza).

La discussione da remoto va chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di dieci giorni dalla data di trattazione (articolo 32, comma 2, Dlgs n. 546/1992) e depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.
Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Nel verbale di udienza deve essere dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati e assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

A fine processo

Intervenendo sull’articolo 35, il decreto prevede la lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
Il nuovo articolo 36, comma 2, n. 4), stabilisce che, accanto alla succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto vi sia anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell’atto.
L’articolo 37, anch’esso rimaneggiato, prevede poi il deposito telematico della sentenza, nonché l’apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dallo stesso deposito.

Sospensione dell'atto impugnato

Secondo il rinnovato articolo 47, inoltre, le pronunce cautelari del giudice monocratico sono reclamabili in Corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della Corte di primo grado sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
È prevista l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente annunciata la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
L’inedito articolo 47-ter, invece, riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare. Tranne nel caso di pronuncia sul reclamo, la Corte, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e sentite le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Conciliazione anche in Cassazione

La nuova disciplina è contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter del Dlgs n. 546/1992, i quali, in sintesi, prevedono che le norme sulla conciliazione fuori udienza si applichino, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti in Cassazione. La proposta di conciliazione può essere formulata d’ufficio dalla Corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del giudizio. Per facilitare l’accordo conciliativo, nell’ipotesi in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse, la Corte dovrà fissare una nuova udienza. Le parti possono chiedere il rinvio dell’udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese.
In caso di conclusione dell’accordo conciliativo, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo di legge.

Il decreto legislativo n. 220/2023 sul processo tributario, di cui abbiamo accennato le principali novità, entra in vigore oggi, 4 gennaio 2024. Le relative disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

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